L’undicesimo pacchetto di sanzioni introdotto dall’Unione Europea contro la Federazione Russa è entrato in vigore a partire dal 30 settembre 2023. Le nuove sanzioni UE alla Russia implicano diverse conseguenze per gli importatori, specialmente gli operatori del settore siderurgico, a causa di restrizioni agli scambi commerciali e l’obbligo di prove di origine.

Quali documenti presentare per essere in regola con gli ultimi provvedimenti unionali?

Approfondiamo le limitazioni imposte dall’UE nell’undicesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, gli oneri degli importatori e il contesto di misure restrittive legate al conflitto Russia-Ucraina. 

Vediamo inoltre come gli adempimenti richiesti per l’import di prodotti siderurgici si sommino agli obblighi relativi al CBAM, riepilogando obblighi e scadenze.

L’undicesimo pacchetto di sanzioni UE alla Russia ha validità a partire dallo scorso 30 settembre. Prevede il divieto di importare o acquistare specifici prodotti siderurgici, a prescindere dalla loro origine, nel caso in cui siano stati realizzati e lavorati in Paesi terzi a partire da altri prodotti siderurgici originari della Russia.

Per rendere la restrizione più efficace, il Regolamento ha aggiunto l’obbligo per l’importatore di presentare una prova che dimostri l’origine in un Paese terzo, diverso dalla Russia, dei fattori produttivi siderurgici utilizzati per la trasformazione del prodotto.

Il Regolamento UE 2023/1214, pubblicato il 23 giugno 2023, modifica il Regolamento 833/2014 aggiungendo nuove restrizioni agli scambi commerciali che possano favorire la Federazione Russa. L’Unione Europea ha infatti adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, in risposta al protrarsi delle azioni militari nei confronti dell’Ucraina.

Con l’undicesimo pacchetto di sanzioni viene modificato l’articolo 3 octies del Regolamento, introducendo:

  • il divieto di “importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII”
  • l’obbligo per l’importatore di tali prodotti di allegare all’atto dell’importazione “la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo”.

Quali sono i prodotti siderurgici dell’allegato XVII delle sanzioni UE?

Tra i principali prodotti del settore siderurgico citati nell’allegato XVII troviamo:

  • ferro, fili e barre di ferro
  • prodotti laminati, tubi e accessori per tubi
  • costruzioni e parti di costruzioni
  • serbatoi o recipienti
  • ancore, catene, chiodi, viti e bulloni
  • stufe e radiatori
  • oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio
  • qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

Undicesimo pacchetto sanzioni: date entrata in vigore

Come specificato nella nota dell’Agenzia delle Dogane, le nuove disposizioni della Commissione Europea si applicano nelle seguenti modalità:

APPLICAZIONE PRODOTTI
Dal 30 settembre 2023 tutti i prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti dell’allegato XVII, ad esclusione di quelli classificati con i codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90
Dal 1° aprile 2024 prodotti dell’allegato XVII realizzati a partire da beni classificati con codice NC 7207 11
Dal 1° ottobre 2024 prodotti dell’allegato XVII realizzati a partire da beni classificati con codici NC 7207 12 10 e 7224 90


Con NC si intende la
Nomenclatura Combinata, ossia il codice doganale, universale e condiviso a livello internazionale, che identifica la natura di ogni specifico prodotto nelle operazioni di import/export. Ad ogni voce doganale corrisponde non solo la descrizione merceologica, ma anche eventuali restrizioni negli scambi commerciali e i dazi applicati.

Il 1° gennaio di ogni anno entra in vigore l’aggiornamento della classificazione doganale: è quindi necessario farsi trovare pronti, verificando la correttezza dei codici doganali dei propri prodotti, così da evitare sanzioni e agire in conformità con le normative più recenti.

Il team dello Studio Melissa Alpi è a disposizione per valutare la correttezza delle operazioni doganali della tua azienda e migliorare il tuo business internazionale effettuando un Check up doganale.

Per approfondire il tema della corretta classificazione doganale delle merci puoi consultare anche l’articolo “ITV: cosa sono le Informazioni Tariffarie Vincolanti e ultime novità”.

Import prodotti siderurgici: quale prova di origine?

Secondo l’art. 60, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione, “le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio”.

Quando invece nella fabbricazione di un prodotto sono coinvolti due o più paesi, “le merci sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” (paragrafo 2).

Partendo da questo principio di determinazione dell’origine della merce, con l’undicesimo pacchetto di sanzioni alla Russia l’UE richiede all’importatore di fornire una prova di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo.

Sia per i prodotti finiti o semilavorati, in caso di controllo uno dei documenti ammessi dalla Commissione Europea è ad esempio il Mill Test Certificate (MTC), se completo di tutte le informazioni necessarie.

Altri mezzi di prova dell’origine possono essere fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori a lungo termine (cioè relative a più spedizioni), corrispondenza commerciale, documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del Paese esportatore, descrizioni di produzione, dichiarazioni del produttore o clausole nei contratti che includano informazioni sull’origine dei fattori produttivi impiegati.

L’importatore è tenuto a indicare l’esistenza della prova di origine selezionata utilizzando il codice Y824 nella dichiarazione doganale.

Le Autorità Doganali possono comunque richiedere prove aggiuntive in caso di ragionevole dubbio.

Per chiarire qualunque dubbio in merito all’applicazione del Regolamento UE 833/2014, la Commissione Europea ha pubblicato un aggiornamento delle “FAQ” riguardante quesiti su divieti all’importazione e prove di origine.

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Sanzioni UE alla Russia

L’undicesimo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Federazione Russa è solo l’ultima di una serie di misure sanzionatorie iniziate già nel 2014, a seguito dell’annessione della Crimea e della mancata attuazione degli accordi di Minsk.

Queste misure si possono suddividere in 3 categorie principali:

  • sanzioni individuali: per colpire chi (persone fisiche ed entità come ad esempio le banche) si rende responsabile del sostegno finanziario o materiale di azioni contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
  • sanzioni economiche: mirate a indebolire le capacità industriali russe, così come il potenziamento militare e tecnologico, ostacolando il proseguimento del conflitto e limitando contestualmente le conseguenze per imprese e cittadini UE
  • sanzioni in materia di visti: per limitare la circolazione di alcuni soggetti attraverso divieti di viaggio (entrare o transitare nel territorio dell’UE per via terrestre, aerea o marittima).

Per quanto riguarda le limitazioni all’import/export, sono esclusi i prodotti destinati principalmente al consumo e quelli dei settori sanitario, farmaceutico, alimentare e agricolo, per non recare danno alla popolazione russa.

In base alle stime della Commissione Europea, da febbraio 2022 i divieti di esportazioni in Russia hanno coinvolto merci per oltre 43,9 miliardi di euro, mentre per le importazioni il valore è di 91,2 miliardi di euro.

Tra i prodotti sottoposti a sanzioni rientrano anche il petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, oltre a carbone, acciaio, prodotti siderurgici e ferro, oro, cemento, legno, carta e molti altri.

Anche i trasporti sono soggetti a divieti e restrizioni. Il trasporto merci su strada in UE è inibito, con alcune deroghe, a operatori russi e bielorussi e per rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia (anche se l’autocarro è immatricolato in altro Paese). Per il trasporto merci via mare, l’Unione Europea ha vietato l’accesso ai propri porti alla flotta mercantile russa e alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, con eccezioni per ragioni di sicurezza, ambientali o umanitarie. Allo stesso modo è vietato ai vettori aerei russi l’accesso agli aeroporti e allo spazio aereo dell’UE, sanzione che si somma al divieto di esportazione di beni e tecnologie di tipo aeronautico e spaziale.

Adempimenti Regolamento 2023/1214 e CBAM

Per chi opera nell’import di prodotti siderurgici, si tratta di un periodo particolarmente impegnativo dal punto di vista degli adempimenti per essere conformi alle più recenti normative dell’Unione Europea.

Alle scadenze per adeguarsi ai nuovi obblighi dell’undicesimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia, si aggiungono infatti quelle relative al nuovo dazio ambientale, il cosiddetto CBAM (Regolamento UE 2023/956).

Riepiloghiamo di seguito le date più significative, ricordando l’importanza di provvedere in tempi brevi all’adeguamento delle proprie procedure aziendali per essere in regola con i vari adempimenti ed evitare multe e ostacoli al proprio business internazionale.

 

DATA REGOLAMENTO ADEMPIMENTO
Dal 30 settembre 2023 Undicesimo pacchetto sanzioni Russia Prova di origine import fattori produttivi
1° ottobre 2023 CBAM – Fase transitoria Relazione trimestrale per import sul sito dedicato della Commissione europea
1° gennaio 2026 CBAM – Fase attuativa Acquisto certificati CBAM


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DA ATTUARE PER ESSERE CONFORME AI NUOVI OBBLIGHI COMMERCIALI DELL’UE.