L’origine non preferenziale delle merci è il criterio che consente di individuare il Paese di origine di un prodotto ai fini doganali, spesso indicato in modo sintetico come Made in. Si tratta di beni interamente ottenuti in un unico Paese oppure che hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale in un determinato Paese.

L’origine non preferenziale è un elemento distinto dall’origine preferenziale e si basa su criteri stabiliti dal Codice Doganale dell’Unione, rilevanti per l’applicazione di misure doganali come restrizioni verso determinati Paesi, obblighi di etichettatura e, in alcuni casi, dazi.

In questo articolo vediamo cosa si intende per origine non preferenziale, come si determina il Made in secondo le norme UE e quali sono criteri, regole residuali e sanzioni previste.

Origine non preferenziale e Made in: non confonderla con l’origine preferenziale

Ogni merce ha sempre un’origine non preferenziale. L’origine delle merci, in termini doganali, indica infatti il Paese in cui un prodotto viene fabbricato o trasformato secondo specifiche regole stabilite a livello internazionale e UE. In questo senso, il concetto di Made in è spesso usato come espressione per indicare la nazionalità doganale della merce.

Al contrario, la merce può avere oppure non avere la caratteristica della preferenzialità, che rappresenta un vantaggio aggiuntivo e può consentire benefici daziari se sono rispettate le regole previste.

In sintesi, si distingue tra:

  • origine non preferenziale (“Made in”): identifica sempre il Paese di origine della merce ed è rilevante per l’applicazione di misure doganali, restrizioni all’import/export, obblighi di indicazione dell’origine e, in alcuni casi, misure come il CBAM.
  • origine preferenziale: i beni conformi alle regole di origine possono beneficiare di agevolazioni daziarie negli scambi tra Paesi partner dell’Unione Europea. Alcune delle regole di origine preferenziale trovano oggi applicazione all’interno della Convenzione PEM riveduta.

Conoscere le norme che regolano l’origine delle merci è fondamentale per operare correttamente nel commercio internazionale, evitando al contempo sanzioni e imprevisti.

Come si determina l’origine non preferenziale della merce

Per determinare correttamente l’origine non preferenziale della merce, si possono consultare le Linee guida sull’origine non preferenziale stilate dalla Commissione Europea e disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

In particolare, una delle norme principali a cui fare riferimento è l’articolo 60 del Codice Doganale Unionale (CDU), che fa distinzione tra:

  1. ORIGINE INTERAMENTE OTTENUTA. Le merci interamente ottenute in un unico Paese sono considerate originarie di tale Paese.
  2. TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE. Le merci ottenute in più Paesi sono originarie del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo e tale da comportare la fabbricazione di un prodotto nuovo o una fase importante del processo produttivo.

Per quanto riguarda il primo punto, l’articolo 31 del Regolamento Delegato 2015/2446 (RD) specifica i casi in cui una merce si considera interamente ottenuta in un solo Paese ed elenca le principali tipologie di prodotti rientranti in questa categoria. Tra questi troviamo, ad esempio, materie prime cresciute (animali e vegetali) o estratte (minerali e prodotti del sottosuolo marino) in un determinato Paese, o derivanti da prodotti originari integralmente di tale Paese.

Se si tratta invece di merci ottenute col contributo di due o più Paesi, come al punto 2, l’origine non preferenziale dipende dal Paese in cui ha avuto luogo l’ultima lavorazione o trasformazione, che deve rientrare tra quelle considerate sostanziali e deve essere effettuata presso un’impresa attrezzata allo scopo.

Criteri principali per determinare l’origine non preferenziale

In breve, una lavorazione è ritenuta sostanziale se rispetta almeno una delle regole primarie previste dalla disciplina applicabile al prodotto:

  • si verifica un salto tariffario del prodotto (cambio di capitolo, voce doganale o sottovoce)
  • avviene una trasformazione specifica individuata dalla normativa
  • si applica la regola del valore aggiunto, ossia un incremento minimo di valore stabilito per quella specifica merce.

Quando la lavorazione è considerata non sostanziale (operazioni minime)

L’articolo 34 del RD identifica le cosiddette “operazioni minime”, cioè le lavorazioni e trasformazioni che non sono considerate sufficienti a conferire origine.

Tra queste rientrano, ad esempio:

  1. le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) od operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;
  2. le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;
  3. i cambiamenti d’imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
  4. la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita;
  5. l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;
  6. la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
  7. lo smontaggio o il cambiamento di uso;
  8. la somma di due o più operazioni tra quelle sopra elencate;

A queste si aggiungono attività come la progettazione, l’ispezione, il collaudo e il controllo qualità, se non comportano una trasformazione sostanziale del prodotto.

Regole residuali per l’origine non preferenziale

In caso di produzione che coinvolga più Paesi, la prima verifica consiste nel controllare se il prodotto è incluso nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2015/2446.

Se il prodotto è incluso nell’allegato, si applicano le regole specifiche previste per la singola voce doganale. In caso contrario, si fa riferimento alla posizione comune dell’Unione Europea, ossia ai criteri generali dell’origine non preferenziale previsti dalla normativa unionale

Le regole residuali per l’origine non preferenziale delle merci si adottano quando non esistono regole specifiche previste per il prodotto o quando non è possibile determinare l’origine tramite i criteri principali.

In questi casi, si applica il cosiddetto criterio “antielusivo”, secondo cui l’origine è attribuita al Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione sostanziale oppure dove si concentra la maggior parte del valore dei materiali.

Il caso: la norma di origine invalidata dalla Corte di Giustizia UE

La giurisprudenza UE ha chiarito alcuni limiti nell’applicazione delle regole di origine non preferenziale.

Il 21 settembre 2023 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato illegittima una regola contenuta nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato 2015/2446. La decisione riguardava la determinazione dell’origine non preferenziale dei tubi in acciaio inossidabile laminati a freddo (voce doganale 7304.41) ottenuti da cavi profilati (voce 7304.49).

Nella causa C-210/22, la Corte ha ritenuto che la regola della Commissione non fosse conforme al principio di parità di trattamento e risultasse in contrasto con il Codice Doganale dell’Unione in materia di trasformazione sostanziale. Il criterio sui profilati cavi è stato considerato una distinzione non giustificata rispetto a lavorazioni analoghe effettuate a partire da tubi sbozzati.

La sentenza ha effetto sui casi in cui si applica la medesima regola e può avere impatti in sede di controllo doganale o contenzioso sull’origine.

Ad oggi, tuttavia, non risultano modifiche ufficiali alle regole generali dell’allegato 22-01, che restano il riferimento principale per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci.

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Certificato di origine: come si prova l’origine non preferenziale

L’articolo 61 del CDU stabilisce le procedure per comprovare l’origine non preferenziale delle merci in flussi di importazione o esportazione. In caso di dubbi, le Autorità Doganali possono richiedere all’operatore, oltre al documento che attesta l’origine delle merci, qualsiasi altra prova necessaria per verificare l’accuratezza dell’indicazione dell’origine nella dichiarazione doganale.

Per questo motivo, la prova dell’origine non preferenziale non si basa su un unico documento, ma su un insieme di elementi probatori che devono essere coerenti tra loro.

Quando serve il certificato di origine

Per i prodotti soggetti a specifiche restrizioni commerciali all’importazione, il certificato di origine è obbligatorio. In tutti gli altri casi, la prova dell’origine è soggetta al principio della “libera prova”: non deve essere presentata automaticamente in dogana, ma solo su richiesta delle autorità competenti.

Come si richiede il certificato di origine e quali prove possono essere richieste

Se il certificato di origine è necessario, l’operatore economico responsabile deve richiederne il rilascio alle Camere di Commercio in forma esclusivamente telematica. A questo proposito, è possibile utilizzare il nuovo Portale Commercio Estero e la piattaforma Cert’O (accessibile fino a nuova comunicazione),allegando la documentazione necessaria, come i dati relativi all’esportazione (fattura, dati di trasporto e quantità) e, se l’azienda non è produttrice diretta, le prove di acquisto o dichiarazioni di origine dei fornitori.

Quando invece non è obbligatorio, ma le Autorità Doganali richiedono informazioni sull’origine, il dichiarante può fornire diversi elementi, tra cui:

  • nome del produttore
  • Paese e luogo di produzione
  • documenti doganali e contratti commerciali
  • descrizione del prodotto
  • classificazione tariffaria

Questi elementi servono a dimostrare in modo coerente l’origine delle merci dichiarata.

Falsa indicazione del Made in: sanzioni penali e amministrative

La corretta determinazione dell’origine non preferenziale è fondamentale, perché una dichiarazione non veritiera può avere conseguenze penali e amministrative.

L’indicazione falsa dell’origine delle merci, come ad esempio la dicitura “Made in Italy” su prodotti che non ne rispettano i requisiti, può integrare fattispecie sanzionabili ai sensi dell’art. 517 del Codice Penale (“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”). Nei casi più strutturati, le violazioni in materia di origine possono inoltre rilevare ai fini della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In questi casi, la comunicazione ingannevole incide sulla percezione del consumatore e sulla corretta informazione relativa al prodotto.

Diversa è la situazione in cui venga utilizzata una denominazione italiana su prodotti senza una chiara indicazione dell’origine effettiva: in questo caso si configura una violazione amministrativa, con sanzioni comprese tra 10.000 e 250.000 euro.

A livello internazionale, la tutela del marchio di origine è garantita dall’Accordo di Madrid, mentre in Italia la disciplina di riferimento è la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, articolo 4. Il comma 49 dello stesso articolo considera penalmente rilevante la falsa indicazione dell’origine italiana, con pene che possono arrivare fino a due anni di reclusione e una multa fino a 20.000 euro.

La rilevanza penale non riguarda solo l’uso del marchio “Made in Italy”, ma anche qualsiasi formulazione o dicitura (“100% Italia”, “tutto italiano”, “full made in Italy”) che possa indurre in errore il consumatore in assenza di chiare indicazioni sull’origine della merce.

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