In data 30 novembre 2023 sono state finalmente rese note dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le ulteriori linee guida l’accesso al portale CBAM.

A partire dal 4 dicembre 2023 i dichiaranti hanno la possibilità di effettuare la richiesta di autorizzazione per l’accesso al CBAM Registry e iniziare, dal giorno successivo in ambiente di test, a prendere dimestichezza con le varie funzionalità attivate al suo interno.

Per informazioni e aggiornamenti consultare:

Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è un “meccanismo di compensazione del carbonio alle frontiere”, ossia un’imposta applicata sulle importazioni da Paesi extra-UE di specifici prodotti ad alta emissione di carbonio. Questa sorta di carbon tax ha lo scopo di evitare un ingiusto vantaggio per la merce importata da Paesi extra-UE che non hanno aderito all’Accordo di Parigi e ai relativi obiettivi climatici.

Il 16 maggio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2023/956, che sancisce l’entrata in vigore del CBAM, meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Il CBAM è una delle misure principali contenute nel pacchetto “Fit for 55“, un insieme di norme fissate dall’UE con lo scopo di ridurre del 55% le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con le politiche ambientali e gli obiettivi climatici dell’European Green Deal.

Il traguardo finale sarà infatti rendere l’Europa il primo continente a emissioni zero entro il 2050.

Vediamo dunque quali sono i prodotti interessati da questo dazio ambientale, come funziona il CBAM e cosa fare per essere in piena conformità con il Regolamento, sia nella fase transitoria che in quella della definitiva entrata in vigore.

Obiettivo e applicazione del CBAM

Attraverso il CBAM, l’Unione Europea va a colpire l’importazione di prodotti ad alta densità di carbonio, applicando una tassa comparabile al costo sostenuto dai produttori intra-UE per i beni inclusi nell’Emissions Trading System (ETS). I Paesi collegati al sistema di scambio delle quote di emissione non sono soggetti al pagamento CBAM.

L’obiettivo è quindi, da un lato, quello di scoraggiare la delocalizzazione della produzione di merce inquinante a livello energetico in Paesi meno attenti all’emergenza ambientale e, dall’altro, di fungere da dazio doganale antidumping, riducendo il rischio di importazioni di prodotti a un prezzo più basso del loro valore di mercato.

A quali merci si applica il CBAM?

Le merci importate ad alta intensità di carbonio individuate dal Regolamento CBAM sono elencate nell’Allegato I e comprendono:

  • cemento e prodotti in cemento
  • fertilizzanti (chimici e minerali)
  • energia elettrica
  • idrogeno
  • prodotti in ferro e acciaio
  • prodotti in alluminio.

I settori maggiormente interessati dalla normativa saranno quindi quelli dell’edilizia e della siderurgia. È però in valutazione da parte della Commissione UE un ampliamento dell’elenco, al fine di farvi rientrare tutti i prodotti compresi nel sistema ETS entro il 2030.

Il CBAM non è al momento applicabile ai beni importati da Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla (Allegato III, punto 1).

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Come funziona il CBAM?

Il Regolamento CBAM prevede due diverse fasi per un’attuazione graduale del meccanismo di compensazione del carbonio alle frontiere:

  • una fase transitoria, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025
  • una fase attuativa, a partire dal 1° gennaio 2026.

In questo modo si intende dare più tempo alle aziende per verificare la quantità di carbonio emessa dai prodotti importati.

Fase transitoria

Il 17 agosto 2023 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione del CBAM, che riporta le decisioni più recenti in merito all’obbligo di dichiarazione di importazione dei prodotti CBAM durante il periodo transitorio e le relative sanzioni in caso di non conformità.

In questa fase, l’attività richiesta agli importatori per essere in compliance è principalmente di rendicontazione.

Nello specifico, chi importa merci CBAM (o un suo rappresentante doganale) dovrà comunicare trimestralmente alla Commissione:

  • la quantità di prodotti CBAM importati nel trimestre per ogni tipologia di merce
  • le emissioni di CO2 dirette e indirette contenute in tali merci, utilizzando le stesse modalità di calcolo applicate per il sistema ETS
  • i prezzi di queste emissioni, inclusi i costi del carbonio eventualmente sostenuti nel Paese di origine riguardanti le emissioni incorporate nelle merci CBAM.

Secondo il Regolamento di esecuzione, la dichiarazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate nell’ultimo trimestre del 2023, mentre l’ultima dichiarazione (relativa al quarto trimestre del 2025) dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2026.

Le relazioni CBAM presentate verranno raccolte all’interno del “registro transitorio”, uno strumento pensato per facilitare gli scambi di comunicazioni e i controlli tra la Commissione UE, le autorità competenti, le autorità doganali e gli importatori dichiaranti.

Le informazioni contenute nelle relazioni CBAM verranno controllate dalla Commissione.

Se quest’ultima riscontra dichiarazioni irregolari o incomplete, si può incorrere in sanzioni tra i 10 e i 50 euro per ogni tonnellata di emissioni non comunicate. In caso le dichiarazioni errate siano più di due, o se la dichiarazione viene omessa per un periodo superiore ai sei mesi, la sanzione sarà di importo più elevato.

A partire dal 31 dicembre 2024, sarà inoltre necessario rientrare nello status di “dichiarante CBAM“.

Per ottenere questo status, l’importatore (o, nel caso non facesse parte di uno Stato Membro, un suo rappresentante doganale indiretto) deve effettuare una richiesta all’Agenzia delle Dogane, la quale provvederà entro 15 giorni a iscriverlo nel registro CBAM, se i controlli andranno a buon fine.

Fase attuativa

Il 1° gennaio 2026 il Regolamento CBAM entrerà definitivamente in vigore. In questa fase, all’obbligo di rendicontazione si aggiunge il pagamento vero e proprio dell’imposta, sotto forma di acquisto di certificati CBAM, del valore corrispondente alle emissioni di CO2 incorporate nei prodotti CBAM importati.

Nel dettaglio, per essere conforme agli adempimenti del periodo attuativo, i dichiaranti CBAM sono tenuti a:

  • calcolare il quantitativo di emissioni comprese nei prodotti CBAM importati e conservare per 4 anni i dati su cui ci si è basati per effettuare il calcolo. Per verificarne la correttezza, il calcolo sarà certificato da un organismo accreditato (verificatori accreditati del sistema ETS e verificatori CBAM accreditati dagli Stati Membri)
  • acquistare i certificati CBAM per una quota pari alle emissioni incorporate nella merce importata nell’anno precedente
  • restituire i certificati CBAM tramite il registro CBAM entro il 31 maggio di ogni anno (la prima volta nel 2027 per il 2026)
  • inviare la dichiarazione CBAM annuale entro il 31 maggio di ogni anno, includendo le informazioni relative alla quantità di prodotti CBAM importati nel precedente anno solare, le relative emissioni (certificate da un organismo accreditato), il numero di certificati CBAM restituiti e copie delle relazioni di verifica delle emissioni consegnate da un organismo accreditato.

Come acquistare i certificati CBAM? I certificati CBAM posso essere acquistati dagli Stati Membri tramite una piattaforma centrale, gestita dalla Commissione, a un costo pari al prezzo medio d’asta settimanale delle quote ETS, espresso in €/tonnellata di CO₂ immessa nell’atmosfera. Alla fine di ogni trimestre i dichiaranti CBAM autorizzati devono garantire che il totale di certificati in loro possesso copra almeno l’80% delle emissioni contenute nei prodotti CBAM importati da inizio anno solare.

CBAM: obblighi degli importatori in sintesi

Di seguito puoi trovare un’utile tabella riassuntiva che sintetizza i principali adempimenti da attuare nelle due fasi, per essere pienamente conforme al Regolamento CBAM, evitando possibili sanzioni.

OBBLIGO

IN DETTAGLIO

A PARTIRE DA

Invio Relazione CBAM

Entro 1 mese dalla fine di ogni trimestre, l’operatore deve presentare alla Commissione la Relazione CBAM, dove sono riportate le informazioni relative ai prodotti importati nel trimestre (quantitativo di beni CBAM per ogni tipo di merce, tonnellate di emissioni dirette e indirette incorporate calcolate con i metodi del sistema ETS, prezzo delle emissioni e del carbonio pagato nel Paese di origine).

1° ottobre 2023 –

31 dicembre 2025

Status “dichiarante CBAM autorizzato”

L’importatore deve richiedere all’agenzia doganale, attraverso il registro CBAM, lo status di “dichiarante CBAM autorizzato“. In questo modo può procedere all’importazione di prodotti interessati dal Regolamento.

Dal 31 dicembre 2024

Presentazione dichiarazione CBAM

Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante CBAM deve presentare la dichiarazione CBAM attraverso il registro, per comunicare i dati relativi alle importazioni dell’anno precedente (quantità di prodotti CBAM importati nel precedente anno solare, relative emissioni, numero di certificati CBAM restituiti e copie delle relazioni di verifica delle emissioni).

Dal 1° gennaio 2026

Verifica emissioni CO2 incorporate

Il dichiarante deve garantire che le emissioni incorporate, riportate nella dichiarazione CBAM, siano verificate da un ente accreditato.

Acquisto certificati CBAM e successiva restituzione

Il dichiarante deve acquistare i certificati CBAM per una quota che possa coprire le emissioni incorporate nella merce importata nell’anno precedente.

Entro il 31 maggio di ogni anno (la prima volta nel 2027 per il 2026), deve restituire, tramite registro CBAM, un numero di certificati CBAM pari alle emissioni incorporate riportate nella Dichiarazione CBAM, pena sanzioni.


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