L’origine preferenziale delle merci è lo status doganale che consente a un prodotto di beneficiare di riduzioni o esenzioni dai dazi doganali negli scambi tra l’Unione Europea e i Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio.
Per ottenere questi vantaggi non è sufficiente esportare o importare da un Paese accordista: la merce deve rispettare specifiche regole di origine preferenziale, che variano in base all’accordo applicabile e al prodotto interessato.
La corretta determinazione dell’origine preferenziale è oggi un elemento centrale della pianificazione doganale, perché può incidere in modo significativo sul costo finale delle operazioni internazionali e sulla competitività dell’impresa.
In questa guida vediamo cos’è l’origine preferenziale, come si determina, quali sono le principali regole da rispettare e come dimostrarla alle autorità doganali.
Origine preferenziale e non preferenziale: qual è la differenza?
L’origine delle merci identifica il legame economico tra un prodotto e un determinato Paese secondo criteri stabiliti dalla normativa doganale.
Per usufruire di specifici vantaggi, calcolare eventuali tributi e rispettare le restrizioni all’importazione o all’esportazione, è fondamentale distinguere due concetti differenti:
Origine preferenziale
L’origine preferenziale consente di beneficiare di trattamenti daziari agevolati nell’ambito degli accordi di libero scambio conclusi dall’Unione Europea con Paesi terzi (Free Trade Agreements – FTA).
A differenza dell’origine non preferenziale, non è una caratteristica automatica della merce: può essere riconosciuta solo quando il prodotto soddisfa le specifiche regole di origine previste dall’accordo applicabile. Una merce può quindi possedere un’origine non preferenziale senza beneficiare di alcun trattamento preferenziale.
Origine non preferenziale (Made in)
L’origine non preferenziale determina il Paese di origine della merce ai fini dell’applicazione di misure di politica commerciale come dazi antidumping, contingenti, embarghi e obblighi di etichettatura.
Rappresenta la “nazionalità doganale” del prodotto e deve essere sempre attribuita a una merce secondo le regole previste dal Codice Doganale dell’Unione. Per questo motivo l’origine non preferenziale è sempre associata a uno specifico Paese, che deve essere individuato e dichiarato dall’operatore.
In breve, una merce è sempre caratterizzata da un’origine non preferenziale, che ne identifica la nazionalità doganale, e può eventualmente acquisire un’origine preferenziale solo se sono soddisfatte le condizioni previste dall’accordo applicabile. Si tratta di due qualificazioni distinte e non sovrapponibili.
| Origine preferenziale | Origine non preferenziale |
|---|---|
| Consente di ottenere agevolazioni daziarie | Serve a determinare il Made in (la nazionalità doganale della merce) |
| Esiste solo se sono rispettate specifiche regole di origine | Esiste sempre e deve essere attribuita a ogni merce |
| Dipende dagli accordi di libero scambio | Dipende dal Codice Doganale dell’Unione |
| Rileva ai fini dei dazi preferenziali | Rileva per antidumping, restrizioni ed etichettatura |
| Può essere dimostrata con EUR.1, dichiarazione di origine o REX | Può essere dimostrata con certificato di origine e altri elementi probatori |
Come si determina l’origine preferenziale
Una merce può acquisire l’origine preferenziale quando soddisfa le regole previste dall’accordo commerciale applicabile tra l’Unione Europea e il Paese partner.
I criteri possono variare da un accordo all’altro, ma si basano generalmente su due principi fondamentali: il prodotto deve essere interamente ottenuto nel Paese beneficiario oppure deve aver subito una lavorazione o trasformazione sufficiente.
Merci interamente ottenute
Sono considerate originarie le merci ottenute integralmente in un solo Paese senza l’impiego di materiali provenienti da Stati terzi.
Rientrano in questa categoria, ad esempio:
- prodotti agricoli raccolti nel Paese
- animali vivi nati e allevati nel Paese
- prodotti minerari estratti nel territorio nazionale
- prodotti della pesca ottenuti secondo le condizioni previste dall’accordo.
Si tratta della modalità più semplice di acquisizione dell’origine preferenziale, anche se riguarda un numero limitato di prodotti.
Lavorazione o trasformazione sufficiente
Quando vengono utilizzati materiali non originari, il prodotto può comunque acquisire l’origine preferenziale se nel Paese beneficiario viene effettuata una lavorazione considerata sufficiente dalle regole dell’accordo.
Ogni accordo di libero scambio individua infatti le trasformazioni che conferiscono origine e quelle che, invece, non sono ritenute adeguate.
Regole specifiche per prodotto
Le regole di origine preferenziale sono normalmente definite per singola voce doganale attraverso le cosiddette Product Specific Rules (PSR).
Tra i criteri più diffusi troviamo:
- Criterio del valore aggiunto. Il valore dei materiali non originari non deve superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
- Cambio di classificazione tariffaria. La lavorazione deve determinare una modifica della classificazione doganale rispetto ai materiali impiegati.
- Esecuzione di specifici processi produttivi. L’accordo richiede l’esecuzione di particolari lavorazioni tecniche, frequenti soprattutto nei settori tessile, abbigliamento e chimico.
Regole di origine preferenziale UE: trasporto diretto, cumulo e no drawback
Anche quando una merce soddisfa le regole specifiche previste dall’accordo applicabile, l’origine preferenziale non può considerarsi automaticamente acquisita.
La maggior parte degli accordi di libero scambio contiene infatti ulteriori disposizioni che devono essere rispettate per poter beneficiare del trattamento daziario preferenziale. Tra le più importanti troviamo la regola del trasporto diretto, le operazioni insufficienti, il cumulo dell’origine e il principio del no drawback.
Trasporto diretto
In linea generale, le merci devono essere trasportate dal Paese esportatore al Paese importatore senza subire lavorazioni o manipolazioni in Paesi terzi. Sono normalmente ammesse operazioni necessarie a garantire la conservazione della merce durante il trasporto o il magazzinaggio, purché non alterino le caratteristiche del prodotto.
In caso di transito attraverso Paesi terzi, l’operatore deve essere in grado di dimostrare alle autorità doganali che le merci sono rimaste sotto controllo doganale e non hanno subito trasformazioni ulteriori.
Operazioni insufficienti
Le regole di origine preferenziale individuano una serie di lavorazioni considerate minime che, anche se effettuate nel Paese beneficiario, non sono sufficienti a conferire origine.
Tra queste rientrano generalmente:
- operazioni di confezionamento e riconfezionamento
- semplice etichettatura
- pulizia, lavaggio o lucidatura
- semplice assemblaggio di componenti
- operazioni destinate esclusivamente alla conservazione della merce.
La verifica delle operazioni insufficienti rappresenta sempre uno dei primi controlli da effettuare nella valutazione dell’origine preferenziale.
Cumulo dell’origine
Il cumulo consente, a determinate condizioni, di considerare originari materiali o lavorazioni effettuati in altri Paesi appartenenti alla stessa area di integrazione commerciale.
Si tratta di uno strumento particolarmente importante per le imprese che operano attraverso filiere internazionali, poiché permette di valorizzare materiali provenienti da Paesi partner senza perdere i benefici dell’origine preferenziale.
Le forme di cumulo più diffuse sono:
- cumulo bilaterale (tra i due Paesi firmatari dell’accordo)
- cumulo diagonale (tra più Paesi di una stessa area geografica, come l’area PEM)
- cumulo integrale (il più esteso, che considera qualsiasi lavorazione effettuata nell’area come se fosse avvenuta nel Paese di destinazione)
Dal 1° gennaio 2026 la Convenzione PEM riveduta è entrata pienamente a regime negli accordi che vi fanno riferimento. Le nuove regole incidono in particolare sul cumulo dell’origine, sulle regole specifiche per prodotto e sulle prove di origine.
In questo contesto, anche i più recenti accordi commerciali dell’UE, come l’Accordo UE–Cile, incidono sulle modalità di prova dell’origine e sull’assetto delle regole applicabili alle catene di fornitura internazionali.
Considerata la complessità delle configurazioni applicabili tra i diversi Paesi dell’area paneuromediterranea, è opportuno verificare caso per caso le possibilità di cumulo previste dalla matrice aggiornata della Commissione Europea.
Regola del no drawback
Molti accordi di libero scambio prevedono il divieto di rimborso o esenzione dei dazi pagati sui materiali non originari utilizzati nella produzione di beni che acquisiscono l’origine preferenziale.
Questa disposizione, nota come regola del no drawback, evita che lo stesso prodotto possa beneficiare contemporaneamente sia della restituzione dei dazi sui componenti importati sia delle agevolazioni daziarie riconosciute al momento dell’esportazione.
Per questo motivo è fondamentale verificare sempre se l’accordo applicabile prevede limitazioni o deroghe specifiche in materia.
Come si dimostra l’origine preferenziale delle merci
Determinare correttamente l’origine preferenziale è solo il primo passo. Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dagli accordi di libero scambio, l’operatore deve essere in grado di dimostrare alle autorità doganali che la merce soddisfa le regole di origine applicabili.
Le prove di origine preferenziale variano in base all’accordo commerciale interessato, ma possono essere ricondotte a quattro categorie principali:
- certificati rilasciati dalle autorità doganali
- dichiarazioni di origine predisposte dall’esportatore
- sistemi basati sulla conoscenza diretta dell’importatore
- Long Term Declaration
La documentazione utilizzata deve essere supportata da adeguate evidenze sull’origine dei materiali e delle lavorazioni effettuate, da conservare per il periodo previsto dalla normativa applicabile.
Certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e ATR
In numerosi accordi commerciali l’origine preferenziale può essere dimostrata mediante certificati di origine preferenziale rilasciati dalle autorità doganali del Paese esportatore.
Certificato EUR.1
Il certificato EUR.1 è il documento più utilizzato nell’ambito degli accordi di libero scambio dell’Unione Europea e consente all’importatore di richiedere il trattamento daziario preferenziale nel Paese di destinazione. L’esportatore che richiede il rilascio del certificato deve essere in grado di dimostrare l’origine preferenziale delle merci attraverso idonea documentazione giustificativa.
Certificato EUR-MED
Viene utilizzato negli scambi che coinvolgono i Paesi dell’area paneuromediterranea, secondo le regole di cumulo applicabili e le configurazioni aggiornate della Convenzione PEM riveduta. La corretta compilazione del certificato è particolarmente importante perché deve indicare anche le modalità di cumulo eventualmente utilizzate.
Certificato ATR
È utilizzato esclusivamente negli scambi tra Unione Europea e Turchia. A differenza dell’EUR.1, il certificato ATR non attesta l’origine preferenziale della merce ma la sua libera circolazionenell’ambito dell’Unione Doganale UE-Turchia per i prodotti industriali.
Dichiarazione di origine (autodichiarazione)
Molti accordi di libero scambio consentono di sostituire i certificati con una dichiarazione di origine inserita in fattura o in altro documento commerciale che identifichi chiaramente i prodotti esportati.
La dichiarazione di origine rappresenta oggi una delle modalità più diffuse per attestare il carattere originario delle merci e costituisce il sistema adottato da gran parte degli accordi commerciali più recenti conclusi dall’Unione Europea.
Per utilizzare questa modalità è necessario che:
- il valore della spedizione non superi 6.000 euro (oppure il limite specifico indicato nel singolo accordo), oppure
- l’operatore abbia ottenuto lo status di Esportatore Autorizzato (EA), che consente di apporre la dichiarazione su spedizioni di qualsiasi valore, previa autorizzazione delle autorità doganali competenti, oppure
- l’operatore sia registrato nel Sistema REX (Registered Exporter System), previsto dagli accordi UE con Canada, Giappone, Vietnam, Regno Unito, Singapore e nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Dal 1° gennaio 2023 il sistema REX ha sostituito definitivamente il Certificato FORM A per le merci provenienti dai Paesi in via di sviluppo.
Importer’s Knowledge
Alcuni accordi di nuova generazione, tra cui l’accordo UE-Cile, prevedono una modalità alternativa di prova dell’origine basata sulla cosiddetta importer’s knowledge.
In questi casi l’importatore può dichiarare l’origine preferenziale basandosi sulla propria conoscenza diretta dell’origine della merce, senza necessità di un certificato formale da parte dell’esportatore. L’importatore deve poter dimostrare, in caso di controllo, di disporre di tutta la documentazione a supporto, che va conservata per almeno sette anni.
Long TermSupplier’s Declaration (LTSD)
Per le aziende che acquistano regolarmente materiali o componenti dagli stessi fornitori, la dichiarazione a lungo termine (LTD o LTSD) rappresenta uno strumento fondamentale che consente di certificare l’origine di tutti i materiali forniti nell’arco di un periodo predefinito (tipicamente un anno solare) con un’unica dichiarazione.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore consente quindi all’esportatore di raccogliere e gestire in modo più efficiente le prove di origine necessarie per emettere dichiarazioni preferenziali.
Quando richiedere una Informazione Vincolante sull’Origine (IVO)
Non sempre l’attribuzione dell’origine preferenziale o non preferenziale è immediata. In presenza di filiere produttive complesse, lavorazioni effettuate in più Paesi o regole di origine particolarmente articolate, possono sorgere dubbi interpretativi che espongono l’operatore a rischi doganali significativi.
Così come per avere la sicurezza di attribuire la corretta classificazione doganale a un determinato prodotto, è possibile richiedere una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante), allo stesso modo si può fare istanza per una IVO(Informazione Vincolante sull’Origine) se non si è certi dell’origine della propria merce.
L’IVO è una decisione amministrativa rilasciata dall’Autorità Doganale che certifica l’origine di una determinata merce sulla base delle informazioni fornite dal richiedente.
La decisione:
- è vincolante in tutta l’Unione Europea
- si applica alle operazioni future
- è gratuita
- garantisce certezza giuridica all’operatore
- ha una validità generalmente pari a tre anni.
L’IVO rappresenta uno strumento particolarmente utile quando dall’origine della merce dipendono vantaggi daziari rilevanti o quando esiste il rischio di contestazioni da parte delle autorità doganali.
Sanzioni per origine preferenziale dichiarata in modo errato
La corretta gestione dell’origine preferenziale non è solo un tema tecnico doganale, ma anche un aspetto con rilevanti conseguenze giuridiche e fiscali.
Dichiarare un’origine preferenziale non veritiera per sfruttare i benefici degli accordi internazionali può comportare:
- il recupero dei dazi non versati, con applicazione di interessi
- sanzioni amministrative previste dalla normativa doganale
- nei casi più gravi, responsabilità penale per reati di contrabbando o per false dichiarazioni idonee a indurre in errore l’amministrazione doganale.
Oltre alla responsabilità personale, le imprese possono essere coinvolte anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora la violazione sia collegata a processi aziendali non adeguatamente presidiati.
Per questo motivo, la gestione dell’origine delle merci dovrebbe essere integrata all’interno di un sistema strutturato di compliance doganale, con procedure interne chiare, tracciabilità della documentazione e verifica costante delle regole applicabili ai diversi accordi commerciali.
Domande frequenti sull’origine preferenziale
Cos’è l’origine preferenziale delle merci?
È lo status doganale che consente a un prodotto di beneficiare di riduzioni o esenzioni dai dazi doganali nell’ambito di un accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e un Paese terzo. Per ottenerlo, la merce deve rispettare le regole di origine previste dall’accordo.
Qual è la differenza tra origine preferenziale e non preferenziale?
L’origine non preferenziale (o “Made in”) identifica il Paese di origine della merce ed è una caratteristica che ogni prodotto possiede sempre secondo le regole del Codice Doganale dell’Unione. L’origine preferenziale, invece, è una qualifica che consente di beneficiare di riduzioni o esenzioni dai dazi doganali negli accordi di libero scambio dell’UE e si applica solo se il prodotto rispetta le relative regole di origine.
Come si dimostra l’origine preferenziale?
Attraverso certificati di origine (come EUR.1 o EUR-MED), dichiarazioni su fattura dell’esportatore autorizzato o registrato REX, oppure, in alcuni accordi recenti, tramite la conoscenza diretta dell’importatore (importer’s knowledge).
Cos’è il sistema REX?
È il sistema di registrazione degli esportatori dell’Unione Europea che consente agli operatori autorizzati di dichiarare autonomamente l’origine preferenziale delle merci nell’ambito di specifici accordi commerciali.
Cosa succede se si dichiara un’origine preferenziale non corretta?
Si rischiano il recupero dei dazi, sanzioni amministrative e nei casi più gravi conseguenze penali. Inoltre, l’azienda può essere coinvolta ai sensi del D.Lgs. 231/2001 se non ha adeguati presidi di controllo interni.
