I beni Dual Use (chiamati anche a duplice uso) sono quei prodotti, o loro componenti, destinati a un utilizzo civile, ma che potenzialmente possono essere impiegati in campo militare, per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche.

La conformità alla normativa Dual Use è di fondamentale importanza per tutte le aziende che operano nell’export, ma viene frequentemente sottostimata in termini di controlli e sanzioni.

Troppo spesso, infatti, si pensa che le regole sui prodotti a duplice uso interessino esclusivamente aziende del settore bellico, mentre gli operatori coinvolti sono la maggioranza.

Basti pensare che anche le aziende che vendono all’interno dei confini UE o in Italia sono soggette comunque all’obbligo dichiarativo, ossia a certificare nei documenti commerciali se il prodotto oggetto di scambio sia o no duale. (Reg. UE 2021/821, art. 11, punto 9).

Autocertificare, anche se inconsapevolmente, beni e servizi come non disciplinati dal Regolamento sul Dual Use è un illecito: se sei un esportatore, ricorda che effettuare una verifica interna dei prodotti da esportare ti evita il rischio di commettere reati punibili con pesanti multe o con la reclusione.

In questo articolo puoi approfondire la conoscenza della normativa Dual Use e capire quando è necessario richiedere un’autorizzazione alla libera esportazione per i tuoi prodotti.

Regolamento UE 2021/821: il Recast dei beni Dual Use

Da settembre 2021 è in vigore il Regolamento europeo 2021/821 (aggiornato con Regolamento delegato 2023/996), il cosiddetto Recast dei beni Dual Use. Il Recast mira a istituire un regime di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

L’obiettivo è quindi impedire l’esportazione di beni, compresi software e tecnologie, che possano facilitare la diffusione di armi di distruzione di massa o armamenti convenzionali.

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, da un lato, e di maggiore apertura commerciale verso Paesi considerati rischiosi, l’UE punta alla stabilità e alla sicurezza:

  • intensificando controlli e sanzioni, richiedendo autorizzazioni e applicando misure restrittive come i pacchetti di sanzioni alla Russia
  • responsabilizzando gli operatori, riconoscendo loro un ruolo fondamentale nel controllo sugli scambi e caldeggiando l’adozione di un Internal Compliance Program (ICP). Dotarsi di un ICP facilita le aziende nel prevenire violazioni in materia di Export Control ed è necessario per ottenere le autorizzazioni globali di esportazione.

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Beni Dual Use: quali sono?

L’elenco dei beni Dual Use si trova all’interno dell’Allegato I del Regolamento UE 2021/821 e viene costantemente aggiornato per essere al passo con il progresso tecnologico e gli sviluppi commerciali.

Se un prodotto compare nell’elenco dei beni Dual Use è necessario richiedere una specifica autorizzazione per esportarlo fuori dal territorio doganale dell’Unione Europea. L’autorizzazione è invece richiesta anche all’interno dei confini unionali per tutti quei prodotti che sono elencati nell’Allegato IV del Regolamento.

Negli allegati, i vari prodotti sono identificati tramite un codice di classificazione duale, che non corrisponde al codice di classificazione delle tariffe doganali.

Il codice si compone di 5 cifre, più un’ulteriore voce di sottocontrollo individuale del prodotto.

Ad esempio nel codice 3C012: la prima cifra corrisponde alla Categoria del bene (in questo caso “Materiali elettronici”), con numeri da 0 a 9; la lettera da A ad E corrisponde alla sottocategoria (qui “Materiali”), mentre le ultime tre cifre identificano uno dei cinque regimi di controllo delle esportazioni (che da 001 a 099 è “Intesa di Wassenaar”).

Come capire se un prodotto è dual use?

Di seguito puoi trovare la procedura per verificare se un bene è Dual Use e capire se è necessaria l’autorizzazione all’esportazione:

  • INDIVIDUA LA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEL PRODOTTO
    In caso di dubbi, puoi richiedere una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) per avere un’attribuzione certa del codice di Nomenclatura Combinata. L’ITV dura tre anni e ti consente di individuare eventuali restrizioni su prodotti specifici e di attribuire l’origine preferenziale dei beni in export.
  • CONSULTA LA TARIC
    Sebbene non sia un’informazione esaustiva, puoi effettuare una verifica preliminare del prodotto attraverso la TARIC (Tariffa doganale d’uso integrata) per controllare se il bene abbia un codice Dual Use associato.
  • ANALIZZA LE CARATTERISTICHE TENICHE DEL BENE NELL’ALLEGATO I
    Controlla che il prodotto (inclusi gli impianti) o i suoi componenti non compaiano negli elenchi Dual Use, seguendo la “regola dell’elemento principale”. Infatti, se anche il prodotto non figura nell’elenco dei beni duali devi fare attenzione che non ne faccia parte uno (o più) dei suoi componenti che ne costituiscono l’elemento principale. Con elemento principale si intende una parte essenziale per il funzionamento e che possa essere facilmente rimossa per un altro utilizzo. Incidono inoltre la quantità, il valore e il contenuto tecnologico dei componenti rispetto al bene.
  • CONTROLLA I BENI DUAL USE CHE NON FIGURANO NEGLI ELENCHI
    Ogni Stato membro ha la facoltà di vietare o sottoporre ad obbligo di autorizzazione l’esportazione di beni Dual Use che non figurano negli elenchi all’Allegato I, per ragioni di sicurezza. Si tratta della Clausola Catch All (Art. 4 del Regolamento 2021/821), la quale prevede che l’esportatore di prodotti duali non listati, destinati o potenzialmente destinati a determinati usi in campo militare, debba informare l’autorità competente per sapere se sia necessaria l’autorizzazione all’export.

La dichiarazione di libera esportazione

Una volta effettuate le verifiche, se dalla valutazione il prodotto e i suoi componenti non risultano essere soggetti alla normativa Dual Use, al momento dell’operazione doganale export sei tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di libera esportazione (Free export declaration).

Si tratta di un documento da consegnare alle autorità doganali dei Paesi di partenza e di destino, nel quale dichiari che la merce trasportata non è a duplice uso e non è soggetta a divieti di esportazione.

La verifica interna della merce prima della compilazione della dichiarazione di libera esportazione è dunque un passaggio necessario e fondamentale per evitare di esportare inconsapevolmente prodotti duali senza aver richiesto la dovuta autorizzazione. Ricorda infatti che gli illeciti in tema di beni Dual Use sono puniti con sanzioni pecuniarie e penali.

UAMA e normativa nazionale

In materia di duplice uso, a livello nazionale si può fare riferimento al D.lgs. 221 del 2017.

Ogni Stato membro ha un’autorità competente a cui richiedere le autorizzazioni all’esportazione specifiche o globali: a partire dal 2020, un esportatore che risiede o è stabilito in Italia può richiedere le autorizzazioni all’UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d’armamento).

Quali sono le autorizzazioni all’esportazione?

Le autorizzazioni previste dal Regolamento UE 2021/821 relative ai prodotti Dual Use, che puoi richiedere all’UAMA sono di diverse tipologie:

  • AUTORIZZAZIONE SPECIFICA INDIVIDUALE: rilasciata a uno specifico esportatore per uno o più prodotti duali destinati a un utilizzatore finale di un paese terzo. Deve essere corredata dalla Dichiarazione di Uso Finale (End User Statement) da parte dell’esportatore e dal Certificato di Uso Finale (End User Certificate), da parte dell’autorità competente del Paese di destino. Ha validità da 6 mesi a 2 anni.
  • AUTORIZZAZIONE GLOBALE: rilasciata a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti Dual Use, per esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici. Valida per massimo 2 anni.
  • AUTORIZZAZIONE GENERALE NAZIONALE (AGN): autorizzazione semplificata per l’export di determinati prodotti duali verso specifici Paesi di destinazione, in base alla normativa nazionale. Valida solo per gli operatori stabiliti nel rispettivo Stato membro.
  • AUTORIZZAZIONE GENERALE UNIONALE (AGEU): rilasciata per le esportazioni verso determinati Paesi di destinazione e regolata dalle sezioni da A ad H dell’allegato II. Nel caso di esportazioni intragruppo societario di software e di tecnologia (EU 007) vige l’obbligo di ICP.
  • AUTORIZZAZIONE PER GRANDI PROGETTI (AGP): può essere specifica o globale, rilasciata a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti Dual Use, relativi a un’esportazione verso uno o più destinatari specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala. Anche in questo caso vige l’obbligo di ICP, mentre la validità è per massimo 4 anni.
  • AUTORIZZAZIONE ALL’INTERMEDIAZIONE
  • AUTORIZZAZIONE ALL’ASSISTENZA TECNICA

Dal 1° luglio 2022 le richieste per ottenere le autorizzazioni all’esportazione devono essere effettuate solamente tramite la piattaforma E-licensing, dedicata ai beni Dual Use, ai prodotti normati dal Regolamento 2019/125 (anti-tortura) e a quelli relativi a regolamenti sanzionatori nei confronti di Paesi terzi (come la Russia, l’Iran, la Bielorussia…).

Violazione normativa Dual Use: le sanzioni

Come anticipato, effettuare esportazioni senza aver eseguito le dovute verifiche interne sui prodotti e richiesto le eventuali autorizzazioni all’UAMA, ti espone al rischio di pesanti sanzioni.

In base all’articolo 18 del D.Lgs. 221/2017:

  • Reclusione fino a 6 anni e multa da 25.000€ a 250.000€

Se effettui esportazioni di beni Dual Use o prodotti duali non listati, oppure offri servizi di intermediazione relativa a tali prodotti senza aver richiesto prima l’autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta a seguito di false dichiarazioni o documentazioni.

  • Reclusione fino a 4 anni e multa da 15.000€ a 150.000€

Se effettui le operazioni descritte al punto precedente non seguendo quanto imposto dall’autorizzazione pertinente.

  • Reclusione fino a 2 anni e multa da 15.000€ a 90.000€

Se sai che i beni duali non listati che stai esportando o che intendi esportare sono destinati a uno degli usi vietati dal Regolamento, senza però informare le autorità competenti.

  • Multa da 15.000€ a 90.000€

Se, una volta inviata la richiesta di autorizzazione, non comunichi eventuali variazioni relative all’esportazione di beni Dual Use o prodotti duali non listati, oppure non inserisci dati obbligatori o non conservi la documentazione per il periodo prescritto.

Registri commerciali e documenti relativi alle esportazioni devono infatti essere conservati per almeno 5 anni dalla fine dell’anno civile in cui ha luogo ogni operazione. Il termine scende a 3 anni per la documentazione riguardante gli scambi interni all’UE di beni Dual Use elencati nell’Allegato I.

È infine prevista la confisca obbligatoria (art. 21 bis) dei beni attraverso i quali si è commesso il reato, o, se ciò non è possibile, di beni e somme equivalenti dell’esportatore fraudolento, anche per interposta persona.

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