Guida pratica alle regole di origine della merce

L’origine delle merci è un aspetto centrale del percorso doganale. Da un lato, è di fondamentale importanza per la tutela dei consumatori finali e dei marchi a livello internazionale. Dall’altro lato, conoscere la differenza tra made in e origine preferenziale è essenziale per usufruire di specifici vantaggi, calcolare eventuali tributi e rispettare le restrizioni all’importazione o all’esportazione, evitando le relative sanzioni.

Made in origine delle merci

Quando una merce non è di origine preferenziale?

L’origine non preferenziale, il cosiddetto made in, identifica il Paese in cui la merce è stata prodotta o ha subito l’ultima lavorazione o sostanziale trasformazione. Se il luogo di origine del bene non ha siglato accordi di libero scambio, non sarà applicato un trattamento preferenziale in termini daziari.

Bisogna inoltre porre la massima attenzione su possibili misure restrittive (antidumping, sanzioni ecc.) in corso con quel Paese per non infrangere le normative comunitarie.

Come si determina il made in?

Le principali regole made in per determinare il luogo di origine della merce sono sostanzialmente due e sono descritte nell’articolo 60 del Codice Doganale Unionale:

  • i prodotti interamente ottenuti in un unico luogo sono sempre originari di quel territorio.

Per esempi made in di prodotti interamente ottenuti si intendono:

a) prodotti minerali estratti in tale paese o territorio

b) prodotti del regno vegetale ivi raccolti

c) animali vivi, ivi nati e allevati

d) prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati

e) prodotti della caccia e della pesca ivi praticate

f) prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio

g) merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera

h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo

i) cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime

j) merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

nel caso la merce sia stata prodotta col contributo di due o più Paesi, si considera come luogo d’origine il Paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale della merce.

Secondo la normativa sul made in, una lavorazione/trasformazione per essere sostanziale deve risultare in un prodotto nuovo, comportando un cambio di voce doganale, oppure deve essere economicamente giustificata attraverso un aumento di valore ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo.

Per approfondire la legge sul made in e i dettagli sull’origine non preferenziale leggi l’articolo Origine non preferenziale: guida al Made in

Dichiarazione made in

Per effettuare scambi con Paesi terzi sottoposti a restrizioni commerciali in import, è obbligatorio dimostrare di essere in regola con i requisiti di origine non preferenziale. A questo proposito, bisogna richiedere alla Camera di Commercio il modello di dichiarazione made in denominato “Certificato di origine”, in forma telematica. Anche in caso di operazioni di import/export con Paesi terzi senza particolari divieti, le Autorità Doganali possono comunque richiedere prove aggiuntive che attestino l’origine delle merci.

Come certificare il Made in Italy?

In Italia, la Certificazione 100% Made in Italy viene rilasciata dall’Istituto di Tutela dei Produttori Italiani ai prodotti che presentano questi requisiti:

  • Ideati e fabbricati interamente in Italia
  • Costruiti con materiali naturali di qualità
  • Costruiti su lavorazioni tradizionali tipiche
  • Realizzati nel rispetto del lavoro igiene e sicurezza

Le materie prime possono quindi essere di provenienza estera, a patto che soddisfino il criterio di “materiali naturali di qualità”.

La certificazione con sistema “IT01 100% Qualità Italiana” ha validità di un anno.

Differenza tra made in e origine preferenziale

Come faccio a sapere se la merce è di origine preferenziale?

Beneficiano dell’origine preferenziale i prodotti che soddisfano particolari requisiti e rientrano in operazioni commerciali con Paesi tra cui intercorre un accordo di libero scambio.

Sul sito della Commissione Europea è possibile consultare la lista aggiornata dei Paesi che hanno stretto accordi preferenziali con l’UE.

Per determinare l’origine della merce e valutare se beneficia dello status di origine preferenziale si può procedere come per il made in, individuando il Paese in cui è stata interamente prodotta o ha subito la lavorazione sostanziale.

Una volta stabilita l’origine delle merci è fondamentale esaminare le regole di origine preferenziale presenti sul singolo accordo, perché il prodotto deve essere conforme a specifici criteri.

Dichiarazione origine merce

Se la merce risulta essere in possesso di tutti i requisiti bisogna infine presentare prove documentali per usufruire dei relativi vantaggi. Rientrano tra queste il certificato di origine preferenziale e la dichiarazione di origine preferenziale.

Sono certificati di origine il Certificato EUR.1, il Certificato EUR-MED e il Certificato AT.R., mentre la dichiarazione di origine è un’autodichiarazione riservata a chi è in possesso dello status di Esportatore Autorizzato (EA), fa parte del Sistema REX o esporta merce di valore non superiore a 6000€.

Per approfondire cos’è la dichiarazione di origine e i dettagli sull’origine preferenziale leggi l’articolo Norme di origine delle merci: l’origine preferenziale

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