Con lo stop da parte dell’ADM ai certificati di origine preferenziale previdimati, si prevede un aumento delle tempistiche di ottenimento delle attestazioni, con rallentamenti procedurali e  conseguenti possibili ritardi nelle consegne. Una soluzione per le Società di export è quella di acquisire lo status di Esportatore Autorizzato, autocertificando l’origine dei propri prodotti direttamente in fattura.

Addio alla previdimazione dei certificati di origine preferenziale (EUR1, EUR.MED e A.TR): a partire dal 1° aprile 2022, come stabilito dalla circolare ADM del 29 marzo 2022, l’Agenzia delle Dogane ha eliminato per gli operatori la possibilità di ottenere certificati firmati in bianco, concessa dal 2003.

La data del 1° aprile coincide infatti con la fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, una situazione che aveva reso necessarie le numerose proroghe al termine per i certificati previdimati, con l’obiettivo di limitare la presenza fisica degli operatori economici presso le sedi degli Uffici delle Dogane.

Tale modifica rientra nell’iter di semplificazioni previste dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) per agevolare le imprese nazionali nell’affrontare i cambiamenti dei mercati internazionali, in un contesto complesso come quello attuale, tra pandemia, conflitti e cambiamenti negli equilibri geo-economici. Tra le diverse semplificazioni rientrano ad esempio lo sdoganamento presso luogo approvato, l’allargamento a più categorie di operatori delle agevolazioni relative alla certificazione dell’origine preferenziale (Esportatore Autorizzato) e la digitalizzazione sempre più imprescindibile delle procedure doganali.

Vediamo dunque nello specifico quali sono le modalità per l’ottenimento dell’attestazione di origine preferenziale, fondamentale per godere dei vantaggi stipulati dall’UE con Stati terzi, come l’esenzione o la riduzione a destino dei dazi doganali sulla merce in export.

Tre nuove procedure per il rilascio dei certificati di origine preferenziale

La Determinazione Direttoriale del 21 gennaio 2021 n. 23641 stabilisce che si possa richiedere e ottenere la documentazione attestante l’origine preferenziale in modalità esclusivamente digitale, secondo con le seguenti procedure:

  1. procedura ordinaria
  2. procedura facilitata
  3. procedura full digital

La procedura ordinaria prevede che l’operatore stampi il certificato compilato in forma digitale e lo consegni all’Ufficio delle Dogane di riferimento per ottenerne la validazione con timbro e firma. In caso di controllo automatizzato del procedimento, la Dogana fornisce immediatamente la validazione del certificato. Resta però sottinteso che l’Ufficio delle Dogane possa effettuare controlli sulla reale presenza dei requisiti della suddetta operazione in qualunque momento, anche in seguito all’ottenimento del certificato.

La modalità facilitata per l’attestazione dell’origine preferenziale si distingue dalla procedura ordinaria per il fatto che il certificato viene stampato dall’operatore economico su un formulario in suo possesso, precedentemente validato dall’Ufficio delle Dogane competente. La procedura facilitata non è però utilizzabile da tutti gli esportatori, ma riservata solamente ai soggetti AEO titolari di autorizzazione a luogo approvato e che dimostrino di avere difficoltà nel recarsi presso l’Ufficio delle Dogane di riferimento. Questo può dipendere da una distanza della propria sede che richieda un tempo di percorrenza indicativamente superiore ai 30 minuti o di orari di effettuazione delle operazioni di esportazione che non coincidono con quelli di attività di tale Ufficio. La valutazione dell’idoneità per l’accesso alla procedura facilitata viene eseguita periodicamente dall’Ufficio delle Dogane, revocandola in caso di abusi o irregolarità da parte dell’esportatore.

La procedura full digital “può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera” (fonte Circolare n.12/2022 ADM). La presente modalità non prevede né timbri né firme e la sperimentazione continuerà ad applicarsi fino a febbraio 2023.

I vantaggi di essere Esportatore Autorizzato e Operatore Economico Autorizzato (AEO)

Per l’ottenimento della certificazione di origine preferenziale dalla Dogana, buona parte degli operatori procederà tramite la modalità ordinaria, con un probabile aumento della burocrazia e delle tempistiche, e possibili ritardi e rallentamenti nelle operazioni di esportazione.

Una soluzione, incoraggiata dalla stessa Agenzia delle Dogane, è usufruire delle semplificazioni nell’attestazione dell’origine preferenziale delle merci esportate, acquisendo ad esempio lo status di Esportatore Autorizzato e dichiarando autonomamente in fattura l’origine preferenziale dei propri prodotti. Questa dichiarazione è disponibile per spedizioni di qualunque valore solo per l’EA, mentre gli esportatori che non godono di tale status possono compilare l’autodichiarazione dell’origine preferenziale soltanto se la spedizione ha un valore inferiore ai 6.000 euro o se sono registrati al sistema REX.

Come ribadito nella suddetta Circolare n.12 dell’Agenzia delle Dogane “si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che le semplificazioni consentite dallo status di Esportatore Autorizzato possono rivestire un ruolo di rilievo strategico, non solo nel caso di soggetti esportatori la cui attività prevalente sia di carattere commerciale ma anche nell’ipotesi di soggetti intermediari in dogana (rappresentanti). In tal senso, si ribadisce dunque l’auspicio – più volte espresso in precedenti provvedimenti – di una massima adesione, da parte degli operatori economici, al sistema della prova dell’origine della merce con dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale”.

In questo contesto, inoltre, come abbiamo visto riveste un ruolo sempre più importante anche la qualifica di Operatore Economico Autorizzato (AEO), che consente un trattamento di favore in Dogana, con una minore incidenza dei controlli, permettendo, di conseguenza, di non rallentare il flusso delle merci e i tempi di consegna.

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