I documenti di trasporto fungono da prova del contratto di trasporto e da indicazione circa la legge o la convenzione a cui fare riferimento. Essi hanno inoltre il ruolo di certificato che attesta la quantità e la qualità della merce spedita.

Le due principali tipologie di documenti di trasporto internazionale sono:

  • la lettera di vettura, la quale solitamente “scorta” la merce fino a destinazione
  • la polizza di carico, che viaggia separata dalla merce, in quanto ne è titolo rappresentativo e viene consegnata, firmata, in cambio della merce stessa.

Vediamo ora i differenti documenti di trasporto internazionale in base al mezzo sul quale viene caricata la merce:

DOCUMENTI DI TRASPORTO SU STRADA – LETTERA DI VETTURA CMR

La International Road Union (IRU) ha sviluppato una lettera di vettura internazionale standard basata sulla “Convention Marchandise Routières (CMR)”, la quale regola il contratto di trasporto internazionale delle merci su strada. Per estensione, questa lettera di vettura viene chiamata anch’essa CMR.

Rappresenta una delle prove dell’esistenza di un contratto in essere, nonché la prova di avvenuta presa in consegna delle merci e del loro stato, e certifica le informazioni riguardo alla merce trasportata, alle modalità e alle condizioni di trasporto e al luogo di destinazione.

In sintesi, la lettera di vettura internazionale CMR:

  • non è titolo negoziabile, cioè non permette di trasferire il possesso della merce durante il viaggio ad altri soggetti;
  • non è titolo rappresentativo di merci, consente quindi al destinatario di disporre della merce, anche se non è in possesso dell’originale;
  • riproduce gli accordi stabiliti dal contratto di trasporto;
  • è il documento di consegna che prova l’avvenuta ricezione a destinazione e permette al vettore di accertare lo stato della merce;
  • non è necessaria ai fini della validità del contratto di trasporto, in quanto la sua eventuale mancanza (o possibili irregolarità nella compilazione) non compromette l’esistenza del contratto di trasporto;
  • si applica ad “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente da domicilio e cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione.”;
  • l’utilizzo del formulario di lettera di vettura internazionale CMR assoggetta il contratto di trasporto alla Convenzione CMR;
  • è emessa dal mittente o dallo spedizioniere, in qualità di committente del trasporto, su richiesta del vettore. Deve essere compilata al momento del carico delle merci dal mittente e dal vettore, in base alle parti di propria competenza.

Il modulo della lettera CMR viene compilato in 3 esemplari, di cui uno è consegnato al mittente, uno è di competenza del destinatario e accompagna la merce fino a destino, mentre il terzo è trattenuto dal vettore, regolarmente controfirmato per ricevuta della merce.

Per facilitare l’uso nei trasporti internazionali i campi del modello sono etichettati in tre lingue diverse e riportano sul retro la traduzione in ulteriori tre lingue di tutti i campi. Nel caso di trasporto di merci pericolose sono necessarie alcune informazioni aggiuntive, come descritte nell’A.D.R.

La lettera di vettura contiene le condizioni di trasporto e deve recare le seguenti indicazioni obbligatorie:

  • data e luogo di emissione
  • nome e indirizzo del mittente
  • nome e indirizzo del vettore
  • nome e indirizzo del destinatario
  • nome e indirizzo del luogo di destinazione se diverso dal destinatario
  • natura, peso, quantità e/o numero delle cose da trasportare
  • indicazione degli eventuali punti obbligatori di transito per le operazioni doganali
  • istruzioni relative alle spese di trasporto, se pagato in partenza o a destino, preferibilmente utilizzando le rese codificate nell’Incoterms
  • indicazione e classificazione dell’eventuale merce pericolosa A.D.R.

Solitamente, specialmente nel caso di trasporto a carico completo, vengono riportati anche i dati di immatricolazione del mezzo di trasporto. Ai dati essenziali da riportare sulla lettera di vettura possono esserne aggiunti altri, ad esempio il divieto di trasbordo, spese a carico del mittente, valore dichiarato della merce, ecc. Il mittente e il vettore possono in ogni caso inserire sulla CMR qualsiasi altra osservazione ritengano utile ed opportuna.

DOCUMENTI DI TRASPORTO VIA FERRO – LETTERA DI VETTURA FERROVIARIA (CIM)

La lettera di vettura ferroviaria, o CIM, prende il nome dalla Convention International relative aux transport de Marchandises par chemin de fer e tra i differenti documenti di trasporto rappresenta quello tramite cui il vettore ferroviario assume l’incarico del trasporto su ferrovia.

In sintesi, la lettera di vettura internazionale CIM:

  • non è titolo negoziabile, dunque non consente di trasferire il possesso della merce durante il viaggio ad altri soggetti;
  • non è un titolo rappresentativo, quindi il destinatario indicato sul documento può ritirare la merce anche se non è in possesso della copia originale;
  • costituisce il contratto di trasporto internazionale di cose via rotaia, che si perfeziona con l’apposizione del timbro della stazione ferroviaria sul duplicato;
  • viaggia insieme alla merce;
  • viene impiegata sia per il trasporto di merci a carro, che per quello di colli espressi;
  • viene emessa dal emessa dal vettore ferroviario munito di apposita licenza e deve essere compilata per ogni spedizione a cura del mittente, il quale deve anche annullare le caselle inutilizzate. In generale, però, la compilazione avviene a cura degli agenti dell’Amministrazione ferroviaria.

La CIM è costituita da 6 fogli, numerati da 1 a 5 bis.

DOCUMENTI DI TRASPORTO VIA AEREA – LETTERA DI VETTURA AEREA (AIR WAY BILL – AWB)

Le lettere di vettura aeree sono documenti di trasporto che attestano l’esistenza del contratto di trasporto stipulato tra il mittente e il vettore aereo e descrive le merci trasportate. Vengono emesse per merci caricate sia su aerei esclusivamente addetti al carico merci (all-cargo o freighters) sia entro le stive di aerei addetti al traffico passeggeri.

In sintesi, la lettera di vettura AWB:

  • non è titolo negoziabile, salvo alcuni casi;
  • non è titolo rappresentativo ma solo di legittimazione, cioè anche chi non è in possesso dell’originale può disporre della merce;
  • rappresenta la ricevuta di spedizione dall’aeroporto di partenza a quello di arrivo;
  • è un documento doganale, poiché copia della AWB deve essere presentata alle autorità doganali in fase di espletamento delle formalità;
  • è utilizzabile per il calcolo ed il pagamento delle spese di trasporto;
  • può rappresentare certificato di assicurazione dei danni alle merci trasportate;
  • è rilasciata nel momento della consegna della merce, prima che questa sia caricata a bordo dell’aereo;
  • se viene emessa dal vettore aereo o da un suo agente prende il nome di “Master” AWB (MAWB), in caso di spedizioni in groupage, invece, in cui viene emessa da uno spedizioniere, prende il nome di “House” AWB (HAWB).

La lettera di vettura aerea si compone di 3 copie originali, una per il mittente, una per il destinatario e una per il vettore, firmata dal mittente, che comprova l’avvenuta stipula del contratto di trasporto.

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DOCUMENTI DI TRASPORTO MARITTIMO – POLIZZA DI CARICO (BILL OF LADING – B/L)

Tra i vari documenti di trasporto, la polizza di carico marittima, o Bill of Lading, è utilizzata solamente nel trasporto marittimo, fluviale e per acque interne, sia per contratti di noleggio di una nave, sia per il trasporto di cose determinate. Serve a certificare l’imbarco della merce dal porto di partenza a quello di sbarco stabilito, su una nave specificamente indicata.

In sintesi, la Bill of Lading:

  • salvo diversamente specificato, può essere titolo di credito negoziabile;
  • è titolo rappresentativo delle merci, pertanto viaggia separatamente rispetto alla merce ed è necessaria a destino per poterla ritirare;
  • attesta la presa in carico dei beni da parte del vettore e/odi un suo agente;
  • dimostra l’esistenza e il contenuto del contratto di trasporto riguardante le merci in esso descritte;
  • assegna al detentore del titolo il possesso delle merci e il potere di trasmettere tale possesso ad altri attraverso il suo trasferimento;
  • in caso riporti l’ammontare del nolo, delle sovrattasse e delle spese accessorie, ha la funzione di bordereau per il pagamento del trasporto;
  • è rilasciata al caricatore dal vettore marittimo, dal comandante della nave o da loro agenti, e la sua emissione si realizza con la consegna, da parte del caricatore, della “ricevuta di bordo” (Master’s o Mate’s Receipt) al vettore, il quale deve essere in possesso della merce e impegnarsi a riconsegnarla a destino solo a fronte di presentazione della polizza di carico;
  • se emessa successivamente al regolare caricamento a bordo, quando è richiesta una polizza di carico “on board”, si parla di BL shipped; se emessa dopo la presa in consegna della merce e prima del caricamento a bordo si parla di BL received;
  • nel caso venga emessa dallo spedizioniere al mittente, in spedizioni groupage, prende il nome di House Bill of Lading, ossia un documento non negoziabile che certifica il contratto di trasporto tra lo spedizioniere/vettore e il caricatore, e che funge da ricevuta della ricezione della merce, legittimandone il ritiro a destino.

La polizza di carico è un documento fondamentale e viene emessa in almeno 2 copie originali, anche se nella maggior parte dei casi viene emessa in 3 set originali, i quali hanno tutti lo stesso valore finché la prima copia originale non è presentata a destinazione per ritirare la merce.

DOCUMENTI DI TRASPORTO MARITTIMO – LETTERA DI VETTURA MARITTIMA (SEA WAYBILL – SWB)

Chiamata anche Express Bill of Lading, o Non negotiable Waybill, la lettera di vettura marittima è paragonabile ad un certificato di presa in consegna della merce da parte del vettore marittimo ed è un documento che attesta l’esistenza di un contratto di trasporto marittimo riguardante le merci.

In sintesi, la Sea Waybill:

  • non è negoziabile e quindi non è trasferibile a favore di terzi (se non con autorizzazione scritta e, dunque, non durante il viaggio);
  • non è rappresentativa delle merci, pertanto anche chi non è in possesso dell’originale del titolo può disporre della merce;
  • viaggia insieme alla merce ed è subito disponibile, ciò significa che il destinatario della merce può ritirarla immediatamente non appena arrivata la nave;
  • trova frequente applicazione nei trasferimenti di merci tra filiali di una stessa azienda;
  • è nominativa, infatti indica fin dal momento del rilascio il nome del soggetto legittimato a pretendere la riconsegna del carico dopo l’arrivo della merce nel porto di destino;
  • è emessa dalle compagnie di navigazione/vettori o dal comandante della nave (master) o da loro agenti, a seguito della stipula di un contratto di trasporto marittimo di merci.

La lettera di vettura marittima è costituita da un solo foglio e sul retro riporta i termini e le condizioni della Non negotiable Sea Waybill.

DOCUMENTI DI TRASPORTO MULTIMODALE – FIATA BILL OF LADING (FBL)

La FIATA Bill of Lading è un documento di trasporto vettoriale elaborato dalla Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA) per l’utilizzo da parte degli spedizionieri, nel caso in cui questi assumano il ruolo di spedizionieri-vettori, gestendo direttamente anche il trasporto, in un contesto di trasporto multimodale.

Le FBL sono documenti di trasporto rappresentativi della merce e negoziabili.

Distinta dei colli (PACKING LIST)

La packing list è un documento, non rilevante dal punto di vista fiscale, che funge da distinta del contenuto presente all’interno di un imballo e deve indicare i dati che caratterizzano l’aspetto esteriore dei colli. Generalmente viene utilizzata per spedizioni in export verso Paesi extra-UE e accompagna la documentazione commerciale esibita all’ufficio doganale di esportazione. La sua compilazione è obbligatoria, salvo rare eccezioni.

La distinta dei colli deve riportare:

  • i dati dell’esportatore (ragione sociale, indirizzo e altre eventuali informazioni utili)
  • nome e indirizzo del destinatario
  • la data e il riferimento della fattura commerciale export a cui va allegato
  • la descrizione della merce, indicando anche quantità, peso netto e peso totale
  • lista, numero, dimensione, peso netto e peso totale di ogni singolo pacco
  • altre eventuali informazioni relative all’aspetto esteriore di ogni collo (scatole, pallet, cartoni, etc.)
  • nome del corriere
  • termini di resa (ex works, DDU, CFR, etc.)
  • timbro e firma dell’esportatore.

La packing list ha funzione di documento di verifica della merce in caso d’ispezione doganale (sia import che export) e ha un peso anche a livello assicurativo, in quanto l’eventuale risarcimento viene stabilito in base alle indicazioni in essa contenute.

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