Analizziamo tutte le modifiche apportate ai modelli Intrastat 2022, in vigore da inizio anno e volte a semplificare ulteriormente la compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intra-UE.

Con Sistema Intrastat si intendono tutte le procedure volte a garantire lo svolgimento di due principali funzioni, ossia il controllo fiscale degli scambi intracomunitari di beni e servizi eseguiti dagli operatori nazionali con il resto della comunità europea e le relative statistiche. Tale sistema è regolato da norme che vengono periodicamente aggiornate per introdurre semplificazioni e miglioramenti a livello UE e nazionale.

A partire dal 1° gennaio 2022, infatti, sono entrare in vigore le nuove disposizioni pubblicate nella Determinazione prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021 dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Statistica. Queste disposizioni prevedono cambiamenti in merito alla raccolta di informazioni statistiche riguardanti le transazioni intraunionali, oltre ad agevolazioni degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

L’allegato XI contiene inoltre le nuove istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni Intrastat 2022 (con decorrenza della prima dichiarazione dal 25 febbraio), mentre l’allegato XII definisce le specifiche tecniche e i tracciati record degli elenchi riepilogativi.

Vediamo dunque le modifiche fondamentali introdotte per i nuovi modelli Intrastat 2022 con la Determinazione prot. 493869/RU

Modello Novità
Intra 1 bisCessioni intra-UE
  • Disaggregazione del datoNatura della transazione” (cioè il motivo dello scambio, ad esempio acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi) sopra ai 20 milioni di euro: coloro che nell’anno precedente hanno effettuato o che nel 2022 prevedono di effettuare transazioni intracomunitarie superiori a 20 milioni di euro sono obbligati a compilare i dati relativi alla natura della transazione utilizzando entrambe i sottocampi (colonne A e B della Tabella B, Allegato XI). I soggetti che hanno effettuato o prevedono di effettuare transazioni di valore inferiore a 20 milioni di euro hanno invece facoltà di indicare solo la cifra della colonna A oppure la disaggregazione a due cifre A e B.
  • Obbligo di inserire il Paese di origine non preferenziale (“made in”) per i beni spediti intra -UE: per la prima volta l’origine non preferenziale diventa importante anche per chi effettua scambi intra-UE e non solo per l’import/export unionale. Le informazioni riguardanti il Paese di origine della merce è dunque da indicare, a fini statistici, secondo le regole doganali dell’origine non preferenzialedei beni spediti in altro Stato membro. Ciò significa che per i beni unionali bisogna far riferimento allo Stato membro dove il bene è acquisito o prodotto (oppure, in caso di produzione che coinvolge più Stati membri, lo Stato dove la merce ha subìto l’ultima trasformazione), mentre per quelli non unionali ci si deve riferire alle norme doganali sull’attribuzione dell’origine non preferenziale.Il campo è obbligatorio per gli operatori con cadenza mensile (maggiore di 100.000 euro).
  • Codice unico per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro: gli elenchi riepilogativi alle cessioni e agli acquisti di beni per le transazioni inferiori a 1.000 euro (ossia le spedizioni che nel mese sono oggetto della stessa fattura) possono essere compilati in maniera semplificata, utilizzando il codice unico 99500000, senza dunque indicare il dato della classificazione doganale dei singoli beni (disaggregazione della nomenclatura combinata).
Intra 2 bisAcquisti intra-UE
  • Cancellazione della presentazione del modello trimestrale: per gli acquisti intracomunitari è stata eliminata la dichiarazione trimestrale, la quale non è più prevista nemmeno in forma facoltativa.
  • Alzata la soglia a 350.000 euro per la presentazione mensile del modello Intra 2 bis: la dichiarazione mensile degli elenchi riepilogativi di acquisti intra-UE è dovuta esclusivamente se la somma totale degli acquisti effettuati in almeno uno dei quattro trimestri precedenti è uguale o maggiore di 350.000 euro. Resta comunque possibile presentare l’Intra 2 bis mensilmente in maniera facoltativa.
  • Semplificazione della compilazione: non sono più obbligatori i campi relativi a Stato del fornitore (codice ISO Paese), codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.
  • Disaggregazione del datoNatura della transazionesopra ai 20 milioni di euro: come per il modello Intra 1 bis, coloro che nell’anno precedente hanno effettuato (o prevedono di realizzare nell’anno in corso) arrivi intracomunitari per un valore superiore a 20 milioni di euro sono obbligati a compilare entrambe le colonne A e B con i dati relativi alla natura della transazione. Anche in questo caso, i soggetti che hanno effettuato o prevedono di effettuare transazioni di valore inferiore a 20 milioni di euro hanno facoltà di inserire solo la cifra della colonna A oppure la disaggregazione a due cifre A e B.
  • Codice unico per gli arrivi di valore inferiore a 1.000 euro: stessa modalità del modello intra 1 bis, con la possibilità di compilare la dichiarazione Intrastat in modo semplificato, utilizzando il codice unico 99500000, senza la disaggregazione della nomenclatura combinata.
Intra 2 quaterServizi ricevuti Intra-UE
  • Abolizione presentazione modello Intra 2 quater con cadenza trimestrale.
  • Semplificazione della compilazione: non sono più obbligatori i campi relativi a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso e Paese di pagamento. La compilazione delle colonne modalità di erogazione, modalità di incasso, numero e data della fattura resta facoltativa.
  • Per quanto riguarda la presentazione mensile del modello intra relativo ai servizi in ambito UE resta invariata la modalità: è obbligatorio se si superano i 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, altrimenti è possibile effettuare la dichiarazione con cadenza trimestrale.
Intra 1 sexiesCall-off stock Il contratto di call-off stock riguarda gli accordi secondo i quali il venditore spedisce la merce presso un deposito a disposizione del cliente, con la proprietà della merce che si trasferisce nel momento in cui il cliente provvede a ritirarla.

Dal 1° gennaio 2022, la Determinazione prot. 493869/RU ha previsto l’introduzione del nuovo modello Intra 1 sexies relativo alle cessioni Intra-UE con contratto di call-off stock, attraverso il quale gli operatori possono notificare il differimento della cessione all’estero delle merci al destinatario finale con la modalità call-off stock appena descritta.

  • Nella nuova sezione 5 dovranno essere indicati il codice ISO Paese e il numero di identificazione IVA del destinatario in merito alle cessioni di merci in regime di call-off stock.

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