Le cessioni intracomunitarie e le cessioni all’esportazione sono considerate “non imponibili ai fini IVA”, essendo l’imposta applicata direttamente nel Paese di destinazione finale della merce movimentata. Per evitare una contestazione della mancata applicazione dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale che siano rispettati alcuni requisiti, tra cui la prova del trasferimento del bene in un altro Stato UE o extra-UE.

Vediamo dunque di quali documenti con valore probatorio bisogna disporre e quali accorgimenti adottare per essere in compliance sul mercato internazionale.

Lo Studio Alpi Melissa è a disposizione per organizzare insieme a te il tuo Check a campione in azienda, così da ottimizzare la procedura di recupero documenti e correggere eventuali margini di rischio. Verrà rilasciato un report dei casi analizzati e delle azioni correttive applicate, da conservare in azienda per dimostrare il regolare auto-monitoraggio effettuato in azienda. 

Prove di avvenuta cessione intra-UE

Cosa si intende con scambi intracomunitari?

In base all’articolo 41 D.L. n. 331/93, affinché una movimentazione sia considerata intracomunitaria, e possa quindi godere della non imponibilità IVA, è necessario che siano presenti diversi requisiti:

  • L’operazione deve essere a titolo oneroso
  • Il diritto di proprietà (o altro diritto reale sui beni) deve essere trasferito dal cedente al cessionario
  • Sia cedente che cessionario devono possedere lo status di operatore economico
  • Il cessionario deve essere un soggetto passivo di imposta, a meno che non si tratti di ente, associazione o organizzazione non soggetto passivo di imposta
  • La merce deve essere realmente movimentata dal territorio italiano a un altro Stato UE e la movimentazione può essere effettuata dal cessionario, dal cedente o da un terzo soggetto incaricato
  • La cessione intracomunitaria deve risultare nell’elenco riepilogativo Intrastat del cedente.

L’articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, introdotto dal Regolamento UE 2018/1912 e in vigore dal 1° gennaio 2020, elenca tutti i tipi di documento che sono ritenuti validi in qualità di prova di avvenuta cessione intracomunitaria.

Tra i principali strumenti di prova troviamo la lettera di vettura (CMR), uno dei documenti di trasporto internazionale, su cui devono essere presenti le firme di tutti i soggetti coinvolti nella cessione.

Cos’è il cmr?

La sigla CMR sta per Convention des Marchandises par Route, cioè la Convenzione che regola il contratto di trasporto internazionale delle merci su strada. Costituisce una prova dell’esistenza del contratto e di avvenuta presa in consegna dei beni, specificandone tutte le informazioni a riguardo.

Il modulo della lettera CMR deve essere redatto in 3 copie, di cui una resta al cedente, una al cessionario e la terza, la copia originale, accompagna la merce fino a destino. La copia originale, per avere valore di prova di avvenuta cessione intracomunitaria, deve essere firmata da 3 soggetti diversi: il mittente, il destinatario e lo spedizioniere.

Quali sono i documenti che provano la cessione intra-UE?

Quando il cedente non si occupa del trasporto in prima persona, non sempre riuscirà ad avere a disposizione il documento di trasporto con la firma del cessionario per ricevuta dei beni. In questo caso, sarà necessario esibire altri documenti idonei a testimoniare che le merci sono uscite dal territorio nazionale e sono state inviate a un altro Paese dell’Unione Europea.

A questo proposito, si può fare riferimento al Regolamento UE, che individua due distinti gruppi di prova:

Gruppo A Gruppo B
  • lettera CMR firmata dai 3 soggetti
  • polizza di carico
  • fattura di trasporto aereo
  • fattura emessa dallo spedizioniere
  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni
  • documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Paese UE di destino
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destino, a riprova del deposito dei beni in tale Stato

In base a chi effettua il trasporto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.12 di maggio 2020 specifica che sono diversi i documenti di cui essere in possesso:

Trasporto effettuato dal cedente

  • Dichiarazione di aver movimentato la merce in prima persona, o tramite soggetti terzi per suo conto
  • Due documenti (non discordanti tra loro e rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra), entrambi facenti parte del Gruppo A, oppure un documento del Gruppo A e uno del Gruppo B
  • Copia delle fatture di vendita
  • Copia dei documenti bancari
  • Copia della documentazione relativa gli impegni contrattuali assunti
  • Elenchi riepilogativi Intrastat di cui fa parte la cessione intra-UE.

Trasporto effettuato dal cessionario

  • Dichiarazione del cedente che attesti l’avvenuto trasporto (da sollecitare entro il giorno 10 del mese successivo alla movimentazione) e identifichi lo Stato membro di destinazione
  • Due documenti (non discordanti tra loro e rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra), entrambi facenti parte del Gruppo A, oppure un documento del Gruppo A e uno del Gruppo B
  • Copia delle fatture di vendita
  • Copia dei documenti bancari
  • Copia della documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti
  • Elenchi riepilogativi Intrastat di cui fa parte la cessione intra-UE.

Che la movimentazione sia effettuata dal cedente o dal cessionario, l’importante è che i documenti utilizzati come prova individuino in modo sicuro le figure del cedente, del cessionario e dello spedizioniere, oltre ai dati relativi a fattura, DDT e altri possibili documenti.

Secondo una recente risposta dell’AdE all’interpello 272/2023, inoltre, è stata introdotta l’idoneità delle informazioni trasmesse mediante sistema EDI (Exchange Data Interchange) come “dichiarazione scritta” ai fini della prova di cessione intracomunitaria. L’Agenzia delle Entrate ha infatti espresso parere positivo per l’utilizzo di documenti in formato digitale “nei limiti in cui gli stessi forniscano le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea e, dunque, oltre a garantire la completezza delle informazioni, se ne possano riscontrare: l’integrità; l’autenticità; la veridicità e l’immodificabilità dei contenuti; la certezza e la definitività della data; la paternità dei dati e delle dichiarazioni”.
Ciò consente di assimilare, ai fini IVA, il sistema di trasmissione elettronica di dati EDI a una firma elettronica avanzata.

Prassi nazionale

Esistono situazioni in cui non è possibile applicare le norme relative al Regolamento UE, ad esempio quando fornitore e acquirente effettuano il trasporto con mezzi propri, in quanto viene meno la condizione di indipendenza tra le parti che emettono la documentazione di prova.

Un’altra circostanza in cui il cedente può avere difficoltà a farsi consegnare la documentazione necessaria come prova di avvenuta cessione si verifica quando non ha controllo sulla fase del trasporto, ad esempio se è stata utilizzata la resa Incoterms ExW.

In questi casi, è possibile ricorrere alla prassi nazionale, che richiede alcuni documenti con valore probante, tra cui:

  • corrispondenza commerciale
  • fatture di vendita
  • modelli Intrastat
  • documento di avvenuta ricezione della merce da parte del cliente (ad es. il CMR contenente le firme di trasportatore e destinatario o una dichiarazione di ricezione dei beni).

Con le risposte ai seguenti interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha valutato positivamente ulteriori soluzioni, valide come prove di avvenuta consegna:

Interpello Agenzia delle Entrate n. 100/2019: ddt + dichiarazione

SOLUZIONE PROPOSTA DA ISTANTE RISPOSTA POSITIVA ADE
All’atto della spedizione dei beni la società:

a) emette un DDT, con indicazione della destinazione dei beni, firmato anche dal trasportatore per presa in carico.

b) predispone un documento (dichiarazione ricezione merce) recante: l’identificativo del cliente; il riferimento della fattura di vendita; il riferimento della fattura della logistica; la data della fattura e del DDT; la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione; la seguente dichiarazione da parte del cessionario UE “le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi nel mese di …”.

La documentazione proposta dalla società (DDT + dichiarazione di presa in carico della merce) può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;

2) Si provveda a conservare:

✓ le relative fatture di vendita

✓ la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni

✓ la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti

✓ gli elenchi Intrastat.

Interpello Agenzia delle Entrate n. 117/2020: CMR + dichiarazione

SOLUZIONE PROPOSTA DA ISTANTE RISPOSTA POSITIVA ADE
Documentazione di prova avvenuto trasferimento dei beni “franco fabbrica”:

a) CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario ovvero integrato con dichiarazione del cessionario di avvenuta presa in carico

b) Documentazione bancaria attestante pagamento merce

c) Dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione

d) Elenchi riepilogativi Intrastat

La soluzione proposta è accolta.

L’agenzia richiama il precedente interpello 100/2019 confermandone i contenuti e nello specifico chiarisce che a corredo del DDT (normalmente firmato dal trasportatore) risulta

valida la seguente documentazione:

Fattura di vendita art. 41

CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario ovvero integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione

✓ Documentazione bancaria attestante il pagamento

✓ Dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione

✓ Elenchi riepilogativi Intrastat.

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Prove di avvenuta esportazione extra-UE

Cosa si intende con cessione all’esportazione?

La cessione all’esportazione non è un semplice spostamento di beni al di fuori dei confini nazionali verso uno Stato extra-UE, ma presuppone un trasferimento del diritto di proprietà. Sia l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione Europea che il passaggio di proprietà devono essere testimoniati da documenti con valore probatorio, affinché non venga contestata la non imponibilità IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i documenti che provano la cessione all’esportazione?

Vediamo dunque di quale documentazione deve essere in possesso l’esportatore nel caso vengano effettuati controlli. Anche in questa circostanza, viene fatta distinzione in base a chi esegue il trasporto:

Trasporto effettuato dal cedente

  • Fattura emessa dall’esportatore, allegando bolletta doganale e DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione, copia n. 3/A del DAU, consegnato allo spedizioniere dall’Ufficio Doganale di Esportazione)
  • o, in alternativa, Comunicazione di Avvenuta Esportazione (CDE) dello spedizioniere, in cui compaiono i dati relativi a fattura, valore dichiarato della merce e codice univoco MRN (Movement Reference Number). Il codice MRN identifica in modo univoco la singola esportazione e consente di verificare lo stato dell’esportazione attraverso il sistema informativo AIDA
  • Copia del bonifico che testimonia l’avvenuta transazione commerciale
  • Stampa del messaggio MRN “uscita conclusa in data…”.

CDE, copia del bonifico e stampa del messaggio MRN sono i documenti da esibire anche se il cedente decide di avvalersi di un trasporto in groupage, in quanto l’Agenzia delle Entrate può risalire allo stato di ogni esportazione all’interno del gruppo di operatori.

Trasporto effettuato dal cessionario

  • Copia della fattura emessa dall’esportatore, timbrata dall’Ufficio Doganale di uscita, o documentazione consegnata da Pubblica Amministrazione o Dogana estera
  • Copia del bonifico.

In assenza della prova dell’avvenuta esportazione dei beni nei termini di legge (90 giorni), scatterà automaticamente la presunzione dell’immissione nell’ambito del territorio nazionale e pertanto l’applicazione dell’IVA e le sanzioni di legge.

Check delle prove: perché effettuarlo regolarmente

Le prove di avvenuta cessione rientrano nelle corrette procedure organizzative e di due diligence che gli operatori economici sono chiamati a effettuare in un’ottica di trade compliance, per raggiungere la piena conformità a livello internazionale, evitando ritardi e sanzioni.

Da ciò si deduce l’estrema importanza, per le aziende che effettuano vendite intracomunitarie o esportazioni, di eseguire un regolare check delle prove.

A complemento del servizio di Check-up doganale, lo Studio Alpi Melissa offre alle aziende il servizio di check delle prove di avvenuta cessione intracomunitaria e avvenuta cessione all’esportazione.
Il check può essere richiesto a cadenza annuale o semestrale ed è fondamentale per evidenziare eventuali punti critici, ottimizzando i flussi esistenti.
A conclusione dell’analisi, lo Studio rilascia un report all’azienda comprensivo di tutto il lavoro di verifica svolto, corredato da casistiche a campione selezionate e relativi commenti.

IL NOSTRO TEAM È A TUA DISPOSIZIONE PER EFFETTUARE IL CHECK REGOLARE
DELLE PROVE DI AVVENUTA CESSIONE DELLA TUA AZIENDA