Tramite l’art. 139 del CDU l’Agenzia delle Dogane ha provveduto alla semplificazione delle procedure doganali, autorizzando le operazioni di import-export presso Luogo approvato. Vediamo di cosa si tratta.

L’export verso i Paesi extra-UE ha per lungo tempo richiesto un iter di sdoganamento complesso, con conseguenti costi e rischi per le aziende esportatrici. Tra i vari oneri della procedura di sdoganamento ordinaria presso gli Uffici delle Dogane competenti rientrano ad esempio il fermo merce in dogana, il costo per lo sdoganamento (se non Ex-Works), la richiesta di rientro del Documento di Accompagnamento dell’Esportazione (DAE) o della dichiarazione doganale (DAU – Documento Amministrativo Unico), così come l’appuramento del MRN e il pagamento per la riconsegna del DAE.

Un procedimento lungo e articolato, che ha spesso comportato ritardi nella consegna, oltre al rischio di sanzioni. L’Agenzia delle Dogane ha dunque deciso di semplificare sempre di più le operazioni doganali, attuando tramite l’art. 139 del CDU uno snellimento delle procedure con l’autorizzazione dello sdoganamento della merce presso i propri magazzini, senza recarsi in dogana.

Sdoganamento presso Luogo approvato

Grazie a questa semplificazione della normativa doganale, chiunque ottenga lo status di Luogo approvato ha dunque la possibilità di svolgere le operazioni doganali di importazione o di esportazione direttamente “in casa”. In breve si può scegliere la propria sede o luoghi autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ricevere o spedire le merci, invece di portare fisicamente le merci presso l’ufficio doganale competente.

Per avere un colpo d’occhio dello snellimento delle procedure e della burocrazia, riassumiamo le principali differenze tra la procedura di sdoganamento classica in dogana e lo sdoganamento in-house per una spedizione extra Unione Europea.

Procedura classica
  • Preparazione del carico e della documentazione
  • Consegna delle merci allo spedizioniere
  • Fermo merce in dogana per esame documenti
  • Sosta del vettore alla dogana di uscita dove si certifica il “visto uscire”, ossia la prova dell’avvenuta esportazione
  • Ricerca/sollecito della copia della dichiarazione doganale di esportazione o del MRN (Movement Reference Number), che attesta l’effettiva uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione
Luogo approvato
  • Preparazione del carico e della documentazione
  • Preparazione della dichiarazione doganale di esportazione e consegna allo spedizioniere, disponendo immediatamente dell’identificativo MRN
  • Partenza della merce, senza attese
  • Il vettore mostra la dichiarazione alla dogana di uscita, la quale certifica in automatico il Visto Uscire.

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I vantaggi della dogana in-house

Come abbiamo visto, quindi, l’ottenimento di Luogo autorizzato presenta notevoli benefici per le imprese, sia in termini di tempi e costi di sdoganamento, sia per la tranquillità di una gestione diretta delle operazioni e della documentazione, con un minore rischio di problemi e imprevisti.

Tra i principali vantaggi del Luogo approvato troviamo:

  • la possibilità di sdoganare la merce in import/export presso i propri spazi H24, 7 giorni su 7, qualunque sia la resa Incoterms scelta per la consegna e senza limiti di Voce doganale
  • smaterializzazione delle operazioni doganali con forte riduzione di tempi e spese
  • produzione e gestione diretta di tutta la documentazione, compreso il Visto Uscire, con annullamento di tutte le problematiche legate alla mancata restituzione del DAU o della mancata chiusura del MRN
  • diminuzione del rischio di sanzioni
  • possibilità di essere seguiti da un consulente di fiducia

I requisiti per ottenere il Luogo approvato

Nel caso in cui l’istanza di Luogo approvato sia presentata per effettuare operazioni di export, sarà sufficiente essere in possesso di tre requisiti:

  • compiere operazioni di esportazione in modo continuativo e non occasionale
  • avere la disponibilità giuridica del luogo
  • l’idoneità del luogo e la Certificazione di prevenzioni incendi (CPI) valida

Se la domanda è per un Luogo approvato import, oltre ai tre requisiti precedenti, è necessario fornire garanzia per i diritti doganali delle merci in importazione (CGU) ed essere riconosciuti come Destinatario autorizzato per il transito unionale (ACE), inviando domanda per entrambi tramite il Sistema Elettronico unionale delle Decisioni Doganali, denominato “Customs Decisions System” (CDS), sull’EU Trader Portal.

Le dichiarazioni doganali possono essere firmate direttamente dalle aziende, ma se queste decidono di operare tramite rappresentanza in dogana possono scegliere qualunque figura di fiducia, come ad esempio un consulente, e non solo operatori della logistica.

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Istanza Luogo approvato: cosa fare e quale documentazione presentare

Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare domanda di Luogo approvato, su relativo modulo, presso l’Ufficio delle Dogane competente in base al territorio dove si trova la sede amministrativa dell’azienda e dove si svolgono, almeno in parte, le operazioni doganali.

Se l’istanza viene avanzata per operare in regime di esportazione, servirà presentare, tramite l’EU Trader Portal, anche la domanda di status di Speditore autorizzato, mentre per ricevere merci extra UE destinate all’importazione, sarà necessario inviare istanza di Destinatario autorizzato e di Garanzia globale (vale a dire per più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali).

Ai moduli di richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • Tipologia di scritture contabili
  • Dimostrazione della titolarità giuridica del luogo tramite estratto catastale, contratto di locazione registrato o contratto di comodato registrato, a seconda che si sia proprietari o conduttori
  • Planimetria con evidenziata l’area per cui si chiede l’autorizzazione
  • Relazione tecnica con attestazione dell’idoneità del luogo (Documento di Valutazione dei Rischi DVR, professionista iscritto all’albo, anti-incendio)
  • Validità geografica (nazionale/unionale/extra UE), solo in caso di domanda di Speditore autorizzato
  • Numero delle operazioni e, nel caso di Speditore autorizzato, anche la voce doganale e la descrizione delle merci

Una volta che l’istanza è stata avanzata all’Ufficio delle dogane, l’Agenzia delle dogane effettua un audit di controllo, per accertarsi che il richiedente sia realmente in possesso della disponibilità giuridica del luogo.

Dal momento in cui la domanda viene accettata, i tempi per la chiusura della pratica sono di 60 giorni.

Istanza di Luogo approvato con autocertificazione

In seguito alla Circolare 49/2020 del 18 dicembre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ulteriormente semplificato questa fase, con riferimento alle operazioni doganali in esportazione, soprattutto in relazione alla fine del periodo transitorio della Brexit.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato in regime export, infatti, le aziende possono richiedere l’approvazione in modalità semplificata, senza che le autorità doganali effettuino un sopralluogo presso la propria sede, ma con verifica esclusiva sulla documentazione inviata. Questo è possibile allegando, oltre ai documenti precedentemente elencati, anche un’autocertificazione contenente la spiegazione della richiesta della modalità semplificata e la dichiarazione dell’attendibilità delle dichiarazioni riportate in merito ai luoghi da approvare.

Per richiedere il rilascio in modalità semplificata dell’autorizzazione al Luogo approvato per le merci in esportazione, effettua il download del modulo di Autocertificazione Luogo approvato

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Lo sdoganamento digitalizzato presso Luogo approvato è una delle semplificazioni doganali introdotte dal Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea (CDU) per snellire le pratiche di import ed export, favorendo gli scambi e abbattendo tempi e costi. Oltre allo sdoganamento smart, in questo processo che prende il nome di Dogana 4.0 rientrano anche lo Status di Esportatore Autorizzato e la certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato).

Uno dei vantaggi della digitalizzazione delle procedure doganali è, come detto, quello di potersi affidare a un esperto di propria fiducia per effettuare le verifiche preventive ed essere seguiti in ogni fase della richiesta, velocizzando le procedure ed evitando dubbi e imprevisti.

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