L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, quindi dall’unione doganale, ha portato con sé importanti cambiamenti, conseguenti alla Brexit, per le aziende con rapporti commerciali oltremanica (o intenzionate ad attivarne). Con alcuni adempimenti, però, è possibile non solo continuare a esportare, ma anche agevolare la non applicazione del dazio nel Regno Unito per le merci di origine europea.

Cerchiamo di capire, dunque, quali sono le ripercussioni della Brexit sugli scambi internazionali, i trasporti e le operazioni in dogana, anche alla luce dell’accordo sugli scambi e la cooperazione siglato il 24 dicembre tra UE e UK (https://www.alpimelissa.com/brexit-news/).

Codice EORI e registrazione alla banca dati REX, oggi possibile anche online, risultano di fondamentale importanza per esportare nel Regno Unito.

Codice EORI necessario per esportare in Gran Bretagna

Un’azienda con rapporti commerciali in Gran Bretagna deve dotarsi di un codice EORI, una combinazione alfanumerica necessaria per la registrazione e l’identificazione degli operatori economici nei rapporti con la dogana.

  1. Come ottenere il codice EORI: le aziende stabilite in Italia sono automaticamente registrate nella banca dati EORI. La registrazione viene effettuata all’atto della presentazione della prima dichiarazione doganale. Diversamente, il codice viene rilasciato, su richiesta dell’azienda, dall’autorità doganale dello Stato membro in cui l’operatore economico ha sede legale. Quindi, per l’Italia, l’ente preposto è l’Agenzia delle Dogane.
  2. Quanto tempo richiede la procedura? Solitamente occorrono circa 24 ore per arrivare al termine della procedura. È importante sapere inoltre che il codice non ha scadenza, ed è possibile controllare la convalida del codice EORI sul sito web della Commissione europea.
  3. A chi serve il codice EORI? Serve a qualunque operatore economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea. Anche il destinatario inglese della spedizione  deve possedere il codice EORI, come specificato dal governo britannico (www.gov.uk/eori).
  4. Cosa succede se una delle parti è priva del numero di registrazione? Qualora la merce arrivi in dogana senza che l’operatore possieda tale riferimento, l’azienda può incorrere nel rischio di blocco della merce, in una multa e/o nel sequestro del carico.

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Effetto Brexit: è in funzione il portale online dell’operatore per il REX

Da gennaio è operativa la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX (Registered EXporter – Sistema degli esportatori registrati). In una prima fase, la richiesta online risulterà facoltativa e alternativa alla domanda su carta. Ma diventerà obbligatoria, a causa della Brexit, in una seconda fase prevista per la metà del 2021. Finora, infatti, le aziende, per ottenere la registrazione al sistema REX, presentavano solo una domanda cartacea.

Dal 25 gennaio, invece, a questa procedura su carta si affianca lo strumento digitale, accessibile tramite l’EU Customs Trader Portal (EU CTP). Il sistema funziona solo se l’azienda è in possesso di un codice EORI valido e se attiva una delle seguenti autorizzazioni tramite l’autenticazione sul Portale Unico Dogane e Monopoli:

  1. Consultative: consente solo di consultare la registrazione al REX.
  2. Executive: consente la presentazione della domanda di registrazione al REX e le successive richieste di modifiche.

Il sistema REX – fondamentale dopo il 28 febbraio, quando termina la fase provvisoria dell’accordo commerciale tra UE e UK – è importante perché consiste nella certificazione di origine delle merci, basato su un principio di autocertificazione. Per beneficiare di un dazio ridotto (o del dazio zero introdotto nell’accordo UE/UK a seguito della Brexit), le aziende che sono interessate a rilasciare una dichiarazione di origine all’atto dell’esportazione devono essere registrate nella banca dati REX dall’autorità doganale: in questo modo, l’azienda acquisisce lo status di ‘Esportatore registrato’.

Dopo la Brexit, quali sono le operazioni che le aziende devono svolgere per continuare a esportare con il Regno Unito?

Indichiamo di seguito alcuni importanti step da seguire per continuare a commerciare con il Regno Unito dopo la Brexit del 1° gennaio 2021.

  1. Una volta ottenuto il codice EORI, l’azienda deve controllare se serve una licenza per esportare le merci.

Per alcune merci soggette a restrizioni (dai prodotti agricoli ai beni militari) potrebbe essere necessaria una licenza di esportazione. La necessità della licenza dipende dai seguenti aspetti:

  • natura della merce;
  • destinazione del carico;
  • utilizzo finale della merce;
  • licenza di attività commerciali.

2. L’impresa deve conoscere il codice merce
I codici merceologici classificano le merci, in modo che l’impresa possa compilare le necessarie dichiarazioni di esportazione. Questo riferimento è importante perché aiuta a capire se le merci sono soggette a dazi al momento dell’importazione.

3. Dichiarazione di esportazione in dogana
Secondo le normative di riferimento, è possibile effettuare le proprie dichiarazioni doganali. In alcuni casi, le aziende eseguono queste operazioni in modo autonomo, in altri si servono di un agente doganale. Ad ogni modo, tali dichiarazioni devono essere presentate in dogana in anticipo.

4. Presentazione delle merci in dogana
La presentazione delle merci in dogana non è altro che la notifica dell’arrivo del carico in dogana per l’eventuale controllo. In questo modo, l’organismo pubblico saprà che le merci sono arrivate: sarà la stessa dogana a stabilire se il carico ha il permesso di procedere oppure se deve essere controllato.

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I controlli doganali dopo l’entrata in vigore della Brexit

Le procedure doganali post-Brexit si svolgono con modalità diverse a seconda della tipologia della merce. È importante sapere che:

  1. dopo la Brexit, il Regno Unito ha introdotto controlli alle frontiere al termine del periodo di transizione;
  2. solo per alcune tipologie di merci le procedure sono meno rigorose;
  3. il pieno regime post-Brexit con richiesta di documentazione più dettagliata partirà il 1° luglio 2021, come meglio specificato nel paragrafo successivo;
  4. questo consentirà alle imprese di avere più tempo a disposizione per organizzare la propria attività in seguito alle novità introdotte dalla Brexit. Ciò nonostante, occorre essere sempre titolari di un codice EORI, di una dichiarazione doganale, delle dichiarazioni di sanità e sicurezza necessarie per la merce che si vuole esportare, poiché dall’entrata in vigore della Brexit tutte le cessioni di merci dall’Italia al Regno Unito rappresentano operazioni di esportazione e non più cessioni intracomunitarie.

Effetto Brexit: tre fasi per arrivare a pieno regime

Dal 1° gennaio, data in cui la Brexit è entrata in vigore, sono necessarie documentazioni standard e requisiti doganali di base. Dal 1° aprile, per alcune tipologie di merci saranno richieste certificazioni aggiuntive tra cui documentazioni sanitarie. Dal 1° luglio, entrerà in vigore il nuovo regime doganale conseguente alla Brexit, e saranno quindi richieste dichiarazioni doganali più complete che si aggiungeranno all’inasprimento dei controlli fisici sulla merce.

Ecco le tipologie di merci coinvolte nei tre passaggi che, dopo la Brexit, porteranno le procedure a pieno regime:

1° GENNAIO 2021 1°APRILE 2021 1° LUGLIO 2021
Merci standard Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali, pesce e prodotti della pesca, alimenti e mangimi ad alto rischio di origine non animale). Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari (prodotti di origine animale, pesce, alimenti e mangimi ad alto rischio di origine non animale, animali vivi, equini, piante e prodotti vegetali).
Merci coperte da convenzioni internazionali, quali flora e fauna selvatica minacciate da estinzione, diamanti grezzi, importazione temporanea di beni non deperibili.
Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari, quali prodotti di origine animale, pesce e loro prodotti, alimenti e mangimi ad alto rischio di origine non animale, animali vivi, equini, piante.
Merci con requisiti doganali aggiuntivi (prodotti soggetti ad accisa).
Altri beni, comprese le esportazioni strategiche.

Post-Brexit: come vendere la merce con un’imposizione a destino pari a dazio zero

L’accordo commerciale e di cooperazione siglato tra Unione europea e Regno Unito a fine 2020 (https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_it), in vista dell’avvio della Brexit, stabilisce alcuni adempimenti che consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine europea. In sostanza, la merce esportata deve essere conforme alle norme in materia di origine.

Un’impresa che vende abitualmente nel Regno Unito dovrà analizzare il ciclo produttivo del bene e verificare se questo rispetti le regole di origine previste dall’accordo. Se tali condizioni sono soddisfatte, l’azienda potrà dichiarare l’origine preferenziale della merce e vendere la stessa con un’imposizione a destino pari a dazio zero. Allo stesso modo, dovrà procedere un’impresa inglese che intenda vendere nel mercato dell’Unione. L’Agenzia delle Dogane chiarisce le regole che bisogna rispettare per ottenere l’origine UE (https://www.adm.gov.it/portale/l-impresa#accordo).

Tuttavia, non si tratta solo di esaminare l’origine dogale dei prodotti che un’azienda esporta nel Regno Unito, ma anche di valutare se le dichiarazioni del fornitore, sulla base delle quali è possibile dichiarare l’origine del bene, mantengono la loro validità.

Scopo di questo processo sull’origine dei prodotti consiste nell’individuare eventuali azioni correttive da mettere in campo affinché il bene abbia diritto al dazio zero. Un esempio: se il componente coreano di un prodotto che un’azienda vende in Gran Bretagna non consente l’accesso all’origine preferenziale, l’azienda potrà valutare se sul mercato italiano o europeo esistano altri componenti in grado di sostituire quello di origine coreana. Attraverso tale attività di “pianificazione doganale” è possibile ridurre i rischi di eventuali contestazioni derivanti dalle nuove regole a seguito della Brexit.

È dunque l’origine preferenziale dei beni a consentire il libero scambio tra Unione europea e Regno Unito senza dazi né contingenti sui prodotti. L’accordo si applica anche ad altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Riassumendo: perché è così importante l’origine dei prodotti?

Sulla base dell’accordo stipulato tra le parti come effetto della Brexit, per vendere la merce con un’imposizione a destino pari a dazio zero, le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettino le regole d’origine delle merci, assumendone i requisiti richiesti dalla normativa. Per facilitare la conformità, l’accordo consente alle imprese di autocertificare l’origine delle merci. In questo modo, sarà più facile per gli operatori provare l’origine dei prodotti, riducendo gli oneri burocratici. Per agevolare la conformità, inoltre, l’accordo consente alle imprese di considerare anche se la lavorazione delle merci è avvenuta nei paesi membri dell’Unione o in Gran Bretagna.

Come già sottolineato, l’esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all’importatore UK. A tal fine, l’Unione europea richiede che l’esportatore sia registrato nel sistema REX. È stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO ed esportatore autorizzato. L’accordo eviterà ostacoli tecnici al commercio, prevedendo, ad esempio, la possibilità di dichiarare tramite autocertificazione la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio, e agevolazioni per altri prodotti specifici, come il vino, l’automotive, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici.

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