Il presente articolo a firma Melissa Alpi è pubblicato all’interno del numero di Maggio2022 di International Tools, rivista che raccoglie il contributo di esperti del mercato import/export e di internazionalizzazione di aziende, trattando tematiche quali il trasporto e l’assicurazione merci, la contrattualistica e i pagamenti internazionali, le garanzie bancarie e l’assicurazione crediti, la consegna della merce e gli Incoterms®, i documenti per l’import-export, la dogana e l’origine delle merci.

Indipendentemente dal settore merceologico e dalle dimensioni, l’attività di un’impresa tende ad essere sempre di più orientata sui processi e sulle funzioni, al fine di massimizzare la gestione e il raggiungimento dei risultati.

In questo contesto, il trasporto delle merci riveste un ruolo strategico estremamente importante e la cura di tutti gli aspetti connessi ad esso è ciò che può rendere o meno efficace la trattativa commerciale, assicurare competitività ed ottimizzare i risultati aziendali.

Prima di organizzare una spedizione in import o in export è dunque bene conoscere ogni aspetto del trasporto internazionale di merci, a partire dai contratti di spedizione e dalle figure principali di tutto il processo, gli attori della logistica:

  • IL MITTENTE
    Il mittente, o committente, è il soggetto che fa richiesta del servizio di trasporto, firmando in nome proprio il contratto di trasporto con il vettore e consegnando a quest’ultimo il carico e i relativi documenti propedeutici alla spedizione.
  • LO SPEDIZIONIERE
    Lo spedizioniere, o caricatore, è l’impresa che assume l’incarico di organizzare il trasporto di cose affidandole, a seconda del luogo di destinazione e delle istruzioni ricevute, a vettori terrestri, marittimi ed aerei. Qualora nell’esecuzione del trasporto impiegasse mezzi di sua proprietà (come spesso avviene nel trasporto stradale) assumerebbe la veste di spedizioniere-vettore, integrando anche gli obblighi di quest’ultimo.
    Con la diffusione del trasporto multimodale, questa figura ha assunto il nome di Multimodal Transport Operator (MTO), di fatto un vettore contrattuale che firma a nome proprio e per conto del mandante di diversi contratti di trasporto.
    Come da contratto di spedizione, lo spedizioniere è tenuto a individuare i mezzi più opportuni affinché il trasporto delle merci (non la consegna fisica) raggiunga il risultato per il quale ha sottoscritto l’incarico, oltre ad occuparsi di attività accessorie, tra cui carico, scarico, assicurazione merci, operazioni doganali, amministrative e fiscali, coordinamento dei vettori, deposito merci, a seconda di cosa il mittente decida di affidargli.
    A proposito di operazioni doganali, queste possono essere curate non solo dallo spedizioniere, ma anche dal vettore, direttamente o selezionando un doganalista o un Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) di fiducia, così come dal mittente senza intermediari (circostanza piuttosto rara).
  • IL VETTORE
    Si definisce in tal modo il soggetto che, per conto dello speditore, provvede al trasporto fisico delle merci, con mezzi propri o altrui, dal punto di partenza a quello di destino. Ha l’obbligo di conservare l’integrità dei beni che gli sono stati affidati fino alla consegna al destinatario e, quasi sempre, appone la propria firma al documento di trasporto.Nel caso in cui il documento di trasporto, qualunque sia la tipologia di mezzo utilizzato, sia firmato direttamente da chi effettua il trasporto si parla di vettore attuale, anche quando il documento viene sottoscritto da un agente che rappresenta localmente il vettore, se questo non è provvisto di strutture proprie (es. agente marittimo o agente aereo).

    Nel caso invece in cui il documento di trasporto sia firmato dallo spedizioniere a proprio nome si parla, come anticipato, di vettore contrattuale, il quale ha la responsabilità di occuparsi del trasporto, affidandolo a sua volta, nella maggior parte dei casi, a un vettore attuale di sua fiducia (es. compagnia marittima, aerea o stradale).

  • IL DESTINATARIO
    Il destinatario è colui che riceve la merce oggetto del trasporto, nel luogo stabilito. Nel caso in cui il mittente spedisse i beni a una filiale della propria azienda, le figure di mittente e destinatario coincideranno.
  • IL PROPRIETARIO DELLA MERCE
    Il proprietario della merce è l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di trasporto al momento della consegna al vettore.

Mandato di spedizione e contratto di trasporto

Alla base di qualunque spedizione è presente un accordo tra le parti, un contratto all’interno del quale vengono specificati i ruoli, gli obblighi e le responsabilità (e le relative esenzioni) a cui devono sottostare i diversi soggetti. A seconda che la spedizione venga affidata a uno spedizioniere, a un vettore (o a uno spedizioniere-vettore) o a un doganalista (oppure a uno spedizioniere-doganalista) avremo diverse tipologie di mandato, rispettivamente un incarico di spedizione, un incarico di trasporto o un incarico di rappresentanza doganale.

LETTERA DI INCARICO ALLO SPEDIZIONIERE

Il mandato di spedizione viene preventivamente negoziato e concordato via telefono, fax o e-mail e, per legge, non è obbligatorio formalizzarlo in forma scritta. È, però, caldamente consigliato mettere per iscritto, firmate e controfirmate, tutte le disposizioni, perché, in caso di controversia, il mandante non avrà alcun documento ufficiale per provare eventuali mancanze dello spedizioniere riguardo agli accordi presi.

Entrando nello specifico, il mandato allo spedizioniere è un contratto, secondo il quale lo spedizioniere si impegna a concludere, a nome proprio e per conto del mandante, i contratti di trasporto con un vettore, così da mettere in atto tutte le operazioni atte al trasporto per la consegna della merce affidatagli dal mittente.

Non essendo presenti norme obbligatorie applicabili agli spedizionieri in ambito internazionale, oltre agli articoli del Codice Civile si può fare riferimento alle condizioni contrattuali definite dall’organizzazione degli spedizionieri (FIATA) e alle condizioni generali deliberate dall’associazione di categoria a cui appartiene lo spedizioniere.

Chi emette la lettera di incarico è il venditore o l’acquirente (destinatario) della merce, in base a chi si fa carico dell’obbligazione del trasporto della merce, a seconda del termine di resa concordato.

Una volta che lo spedizioniere accetta la lettera di incarico, esso deve attenersi alle istruzioni e agli incarichi accessori al trasporto concordati, relativi, ad esempio, a vincoli alla consegna, al pagamento della fornitura, ai termini di consegna della merce, ecc., agendo sempre nel migliore interesse del mandante. Lo spedizioniere non è infatti il responsabile della riuscita del trasporto (ruolo del vettore), bensì è il responsabile delle scelte che adotterà in merito al trasporto stesso.

Salvo diverse disposizioni, lo spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l’esecuzione del contratto di spedizione.

All’interno della lettera di incarico allo spedizioniere dovranno essere presenti i seguenti dati:

  • i riferimenti esatti del venditore e del destinatario;
  • la persona da contattare all’arrivo della merce (il cosiddetto “notify”);
  • la descrizione della merce (specificando peso netto, peso lordo, valore, voce doganale e destinazione doganale);
  • il numero dei colli, la loro natura (casse, cartoni, pallets, ecc.), marcatura e dimensioni;
  • segnalazioni particolari in merito alla tipologia di merce e al tipo di imballaggio utilizzato;
  • il termine di resa Incoterms® della merce;
  • la modalità e il mezzo di trasporto;
  • il luogo, il tempo e i modi di consegna della merce allo spedizioniere;
  • il luogo di partenza della merce;
  • il luogo e la data prevista di consegna al destinatario;
  • eventuale assicurazione della merce (tipologia di assicurazione – valore della merce)
  • autorizzazioni o divieti per eventuali trasbordi della merce;
  • i vincoli alla consegna (COD, CAD, L/C, ecc.), se presenti;
  • l’elenco dei documenti allegati (ad esempio la fattura commerciale, la packing list, la fotocopia della lettera di credito documentario, ecc.);
  • istruzioni particolari per la compilazione dei documenti e/o per eventuali visti consolari;
  • le istruzioni per la restituzione dei documenti vistati dalla dogana in uscita e in entrata (per spedizioni extra UE);
  • il prezzo individuato per la spedizione.

LETTERA DI INCARICO AL VETTORE (O ALLO SPEDIZIONIERE-VETTORE)

A differenza del precedente contratto di spedizione, in questo caso si tratta di un vero e proprio contratto di trasporto, un accordo in base al quale il vettore si impegna a trasferire cose o persone da un luogo di partenza a uno di destinazione, assumendosi i rischi dell’esecuzione e specifici obblighi, a fronte dell’obbligo di pagamento del prezzo da parte del mittente.

Il contratto di trasporto si configura quale contratto obbligatorio su base consensuale, con il destinatario che diventa titolare dei diritti stabiliti dal contratto nel momento in cui richiede al vettore la consegna della merce. Rispetto al contratto con lo spedizioniere, dunque, il compito del vettore si considera portato a termine con successo quando si conclude il trasferimento dei beni nel luogo di destinazione, secondo la cosiddetta obbligazione di risultato.

LETTERA DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA DOGANALE

In base a quanto stabilisce il nuovo Codice Doganale Unionale (CDU), chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali.

Questa rappresentanza del proprietario delle merci in dogana può essere diretta, nel caso in cui il rappresentante agisca a nome e per conto di terzi (possibilità precedentemente riservata solo agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale), oppure indiretta, se il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi (come deliberato dal Reg. 952/2013, all’art. 18).

Il potere di rappresentanza da parte dei rappresentanti doganali viene acquisito attraverso un mandato (con rappresentanza) o tramite procura (senza rappresentanza), documenti senza i quali non è possibile operare in dogana per conto terzi. Nel caso in cui non venga fatta dichiarazione di agire a nome o per conto di un terzo, o che venga dichiarato di agire a nome o per conto di un terzo senza possedere potere di rappresentanza, si considera che la persona stia agendo a suo nome e per proprio conto. Come definito nell’art.15 del Codice Doganale Unionale, il soggetto dichiarante è “la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica”. Nel caso di rappresentanza indiretta, il dichiarante e la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione sono considerati debitori dell’intera obbligazione doganale.

Conclusioni

L’attenzione ai dettagli è un aspetto fondamentale nel trasporto di merci, specialmente per quanto riguarda gli scambi internazionali, a causa delle distanze, della tipologia di trasporti, delle operazioni di carico, scarico, stivaggio, fissaggio, deposito, custodia, movimentazione delle merci, uso di mezzi idonei a trasportare il bene oggetto del contratto di compravendita, dei rischi che durante il trasporto le merci possono subire, degli aspetti doganali, documentali, di pagamento delle merci, assicurativi, di passaggio di costi, di rischi e di responsabilità dal venditore al compratore.

Per concludere possiamo considerare il trasporto come:

  • un’appendice del Prodotto che si vende e/o si acquista;
  • un fattore di successo nelle vendite in termini di volumi, continuità, diversificazione e margini;
  • un elemento strategico, parte del cosiddetto marketing mix, che consente di offrire un servizio di consegna al cliente.