Il 20 maggio 2025, l’Unione Europea ha adottato il 17° pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia, in risposta al protrarsi del conflitto in Ucraina. Si tratta di un insieme di provvedimenti articolati, che puntano a rafforzare la pressione economica sulle capacità militari e industriali russe, e che si aggiungono ai precedenti pacchetti di sanzioni. Per le aziende europee, in particolare quelle coinvolte in operazioni di importazione, esportazione o logistica, è fondamentale comprendere l’impatto concreto di queste misure per garantire la piena conformità normativa.

Cosa prevede il 17° pacchetto di sanzioni alla Russia?

Come indicato nel comunicato stampa ufficiale della Commissione Europea, il 17° pacchetto introduce sia sanzioni mirate a entità e settori strategici della Federazione Russa, sia misure orizzontali per rafforzare la capacità dell’UE di prevenire l’elusione dei divieti già esistenti. Le aree principali coinvolte riguardano la logistica navale, il settore energetico e il comparto militare-industriale.

Sanzioni contro la “flotta ombra”

Uno degli interventi centrali riguarda la cosiddetta flotta ombra, ossia le navi utilizzate per trasportare petrolio e altri beni eludendo le restrizioni internazionali.

  • Sono state aggiunte 189 nuove imbarcazioni all’elenco delle navi soggette a restrizioni, portando il totale a 342 unità.
  • A tali navi è vietato accedere a porti e infrastrutture dell’Unione Europea, anche per operazioni di carico/scarico o transito tecnico.
  • Le restrizioni includono anche servizi accessori come il supporto tecnico, la manutenzione e l’assicurazione.

Le imprese che operano nel settore della logistica marittima, nel brokeraggio o nei trasporti internazionali sono tenute a controllare attentamente le navi impiegate per evitare implicazioni legate alla non conformità.

Estensione delle restrizioni al settore energetico

Il pacchetto include nuove misure volte a limitare ulteriormente le entrate statali russe derivanti dal petrolio:

  • Viene incluso nell’elenco delle entità sanzionate il colosso Surgutneftegas, una delle principali compagnie petrolifere russe.
  • Sono state rafforzate le disposizioni per impedire la fornitura indiretta di attrezzature, servizi e tecnologie utilizzabili per l’estrazione e la raffinazione del petrolio.

Per le aziende che operano nella filiera energetica (componentistica, consulenza, engineering) diventa ancora più essenziale eseguire verifiche preventive su clienti, fornitori e destinazioni d’uso delle merci.

Misure nel settore della difesa e dell’industria

Il 17° pacchetto introduce ulteriori restrizioni nei confronti del comparto militare-industriale russo, con l’obiettivo di limitare l’accesso a tecnologie e materiali che potrebbero essere utilizzati a fini bellici. Le misure coinvolgono sia entità direttamente collegate alla produzione di armamenti, sia l’export di beni potenzialmente dual use (cioè a uso sia civile che militare).

In particolare:

  • Sono state aggiunte nuove entità coinvolte nella produzione militare e nel supporto logistico alle forze armate russe alla lista dei soggetti sanzionati.
  • È stato ampliato l’elenco dei materiali ad uso duale (civile e militare) e di tecnologie avanzate applicabili al settore bellico di cui è vietata l’esportazione verso la Russia. Tra questi rientrano:
    • precursori chimici di materiali energetici utilizzati come propellenti per missili russi come clorato di sodio, clorato di potassio, polveri di alluminio, magnesio e boro
    • parti di ricambio e componenti per macchine utensili come viti a ricircolo di sfere e encoder essenziali per mantenere la base industriale russa al servizio del sistema militare.

Queste restrizioni hanno un impatto rilevante su aziende esportatrici di componenti elettronici, software, strumenti di navigazione e tecnologie per comunicazioni industriali. La corretta individuazione della voce doganale dei prodotti coinvolti negli scambi internazionali assume quindi un ruolo sempre più cruciale, sia per determinare l’applicabilità delle sanzioni, sia per evitare errori che potrebbero esporre l’azienda a blocchi operativi o sanzioni.

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Rafforzamento delle misure antielusione

Al fine di prevenire operazioni indirette che possano aggirare le sanzioni:

  • L’UE ha introdotto nuovi obblighi di tracciabilità per le imprese che commerciano beni soggetti a restrizioni, anche in caso di riesportazione da Paesi terzi.
  • È stata ampliata la possibilità di sanzionare soggetti extra-UE che facilitano elusioni attive delle misure restrittive. Tra i soggetti sanzionabili figurano anche operatori economici con sede in Emirati Arabi, Turchia e Hong Kong, evidenziando l’attenzione dell’UE verso le triangolazioni internazionali potenzialmente utilizzate per aggirare le restrizioni.

Le imprese dovranno adottare processi di due diligence rafforzata, specialmente nei confronti di intermediari, trader internazionali e destinazioni finali delle merci. In questo contesto, anche la determinazione dell’origine preferenziale dei prodotti diventa strategica, soprattutto nei casi in cui la merce transiti o venga trasformata in Paesi terzi. Una gestione accurata dell’origine consente non solo di rispettare le restrizioni in vigore, ma anche di evitare l’applicazione impropria di dazi e benefici tariffari.

Implicazioni operative per le aziende

Per le imprese europee, e italiane in particolare, che intrattengono rapporti commerciali diretti o indiretti con la Russia (o con mercati in cui è attiva una presenza russa significativa), queste nuove disposizioni comportano:

  • La necessità di aggiornare i sistemi interni di compliance, includendo i nuovi soggetti e beni vietati negli strumenti di controllo.
  • Verifiche proattive nei flussi logistici, soprattutto per le spedizioni marittime e multimodali.
  • Monitoraggio costante dei partner commerciali, inclusi gli operatori in Paesi terzi considerati ad alto rischio di elusione.

L’attenzione delle autorità si sta infatti spostando sempre più verso le “zone grigie” dei mercati internazionali, dove transazioni apparentemente lecite possono costituire un rischio di violazione indiretta delle sanzioni.

Cosa possono fare le aziende per tutelarsi?

Ecco alcune azioni chiave che ogni azienda dovrebbe adottare per minimizzare il rischio di non conformità:

  • Verificare periodicamente gli elenchi UE aggiornati di entità, persone fisiche e giuridiche sottoposte a sanzioni.
  • Implementare procedure di due diligence rafforzata su clienti, fornitori e spedizionieri, in particolare nei settori a rischio (tecnologie, componenti, petrolifero, logistica).
  • Rivedere i contratti e le clausole di esportazione, per includere riferimenti espliciti alla conformità con le normative UE.
  • Formare il personale aziendale su procedure, documentazione e responsabilità in materia di export control e sanzioni internazionali.
  • Affidarsi a consulenti specializzati in materia doganale e legale per eventuali casi complessi.

Il 17° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia rappresenta un ulteriore passo verso un controllo più stretto delle attività commerciali che potrebbero supportare indirettamente il conflitto. Per le imprese dell’import/export, rimanere aggiornate sulle misure in vigore e adeguare prontamente le proprie procedure di controllo e conformità non è solo una scelta prudente, ma una necessità operativa e strategica.

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