Molte aziende, prima di spedire merci fuori dall’Unione Europea, firmano la Dichiarazione di Libera Esportazione senza leggerla nel dettaglio, considerandola un semplice allegato alle pratiche di spedizione.

In realtà, quel documento non è una semplice formalità: firmarlo significa assumersi la responsabilità legale di quanto dichiarato. Attraverso quella firma, l’azienda dichiara infatti di aver verificato che la propria merce non è soggetta a divieti o restrizioni all’esportazione, di non violare sanzioni economiche o embarghi e di essere conforme ai principali regolamenti europei che disciplinano il commercio estero.

Capire cosa contiene la DLE e quando è necessaria non è quindi un passaggio burocratico, ma una parte essenziale della gestione doganale e della due diligence aziendale. Vediamo quindi cos’è la Dichiarazione di Libera Esportazione, quando serve e come gestirla correttamente.

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Cos’è la Dichiarazione di Libera Esportazione (DLE)

La Dichiarazione di Libera Esportazione (o DLE) è una dichiarazione sostitutiva che accompagna le spedizioni verso Paesi extra-UE. Si tratta di una vera e propria autodichiarazione di conformità normativa, che serve ad attestare che i beni esportati non sono soggetti a divieti o restrizioni previste dalle normative europee e internazionali, e che l’azienda esportatrice ha effettuato le necessarie verifiche di conformità.

È un documento apparentemente semplice, ma che impegna l’esportatore in modo formale: chi lo firma si assume la piena responsabilità della correttezza delle informazioni dichiarate.

La DLE viene spesso richiesta dagli spedizionieri o dai corrieri internazionali come condizione per poter procedere alla spedizione. Di solito, viene proposta sotto forma di fac-simile precompilato, che include un lungo elenco di regolamenti europei: dall’export control sui beni a duplice uso fino alle misure restrittive verso Paesi terzi.

Questo modello standard, però, non distingue tra le diverse tipologie di merce o destinazioni. Molte aziende lo firmano senza valutarne il contenuto, dichiarando quindi (spesso inconsapevolmente) di non essere soggette a decine di normative complesse che magari non hanno mai analizzato.

La Dichiarazione di Libera Esportazione è obbligatoria?

La Dichiarazione di Libera Esportazione è richiesta ogni volta che si effettua un’esportazione verso un Paese al di fuori dell’Unione Europea. In particolare, è necessaria per consentire allo spedizioniere di presentare la dichiarazione doganale di esportazione e per attestare che la merce non rientra tra quelle sottoposte a licenze o divieti specifici.

Non tutte le spedizioni extra-UE comportano le stesse verifiche: la necessità della DLE dipende dalla natura del bene, dal suo codice doganale, dal Paese di destinazione e da eventuali regolamenti speciali applicabili (come quelli su sostanze pericolose, prodotti dual use o beni culturali).

Per questo motivo, la dichiarazione va compilata con attenzione, facendo riferimento al tipo di prodotto e alle sue caratteristiche tecniche.

Chi è responsabile della dichiarazione

La responsabilità della Dichiarazione di Libera Esportazione ricade sull’esportatore, cioè sull’azienda che figura come soggetto dichiarante nella dichiarazione doganale di esportazione.
La firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da un delegato formalmente autorizzato, e comporta l’assunzione di una responsabilità diretta nei confronti delle autorità doganali.

In caso di dichiarazioni inesatte o false, l’esportatore può incorrere in sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. È quindi fondamentale che la firma avvenga solo dopo aver verificato che la merce non rientri in nessuno dei regimi soggetti a restrizioni o controlli particolari.

Cosa dichiari quando firmi una Dichiarazione di Libera Esportazione

Firmando la DLE, l’azienda attesta che le merci oggetto della spedizione non rientrano nei regolamenti europei che limitano o vietano l’esportazione di determinati beni.

Nella pratica, con la Dichiarazione di Libera Esportazione l’azienda afferma che la merce:

  • non è soggetta a divieti o restrizioni all’esportazione
  • non è inclusa in elenchi di beni controllati o “dual use”
  • non è destinata a Paesi, entità o soggetti sottoposti a sanzioni europee o internazionali
  • non contiene sostanze vietate o materiali di origine animale o vegetale soggetti a normative specifiche (CITES, regolamenti ambientali, ecc.).

Sottoscrivere la dichiarazione senza verificare questi aspetti equivale, di fatto, a confermare di avere condotto controlli di compliance che magari non sono stati realmente effettuati.

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I principali regolamenti inclusi nella DLE

Molti modelli di DLE forniti da corrieri e spedizionieri riportano l’elenco completo dei regolamenti europei applicabili, anche quando non sono pertinenti alla merce esportata. Per questo motivo, ogni esportatore dovrebbe conoscere, almeno nei principi fondamentali, i principali regolamenti richiamati nella Dichiarazione di Libera Esportazione.

Regolamento (UE) 2021/821 sui beni a duplice uso

Il Regolamento (UE) 2021/821 disciplina l’esportazione, il trasferimento e l’intermediazione di beni dual use, cioè prodotti, software o tecnologie che possono avere sia un impiego civile sia militare.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, componenti elettronici, apparecchiature di telecomunicazione, strumenti di misura avanzati, software di crittografia o materiali che possono essere impiegati nella produzione di armi o sistemi di difesa.

Quando un’azienda firma la DLE, dichiara di aver verificato che i beni esportati non rientrano negli elenchi allegati al Regolamento 2021/821 e nei relativi aggiornamenti (l’ultimo dei quali è il Regolamento delegato UE 2023/2616).

In caso di dubbio, è opportuno effettuare una verifica preventiva sulla voce doganale TARIC o consultare le autorità competenti per capire se è necessaria una licenza di esportazione.

È importante ricordare che la responsabilità ricade interamente sull’esportatore, anche se la spedizione è gestita da uno spedizioniere.

Regolamento (UE) 833/2014 sulle sanzioni nei confronti della Russia

Un altro regolamento spesso incluso nelle DLE è il Regolamento (UE) 833/2014, che stabilisce misure restrittive nei confronti della Russia. Il testo è stato modificato più volte con successivi “pacchetti di sanzioni” (ad oggi 18) che hanno ampliato l’elenco dei beni vietati o soggetti a restrizioni.

Firmando una dichiarazione che contiene il riferimento al Regolamento 833/2014, l’azienda attesta di aver verificato che la merce esportata non rientra in nessuno degli allegati del regolamento, anche se la destinazione della spedizione non è la Russia.

Per questo motivo è sempre consigliabile:

  • verificare la voce doganale del prodotto per accertare che non sia inclusa nelle restrizioni
  • escludere esplicitamente dal testo della DLE i regolamenti non applicabili alla spedizione.

Regolamenti ambientali (UE) 2024/573 e 2024/590

Negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi regolamenti europei legati alla tutela ambientale, che spesso vengono richiamati nelle dichiarazioni di libera esportazione.
Si tratta del Regolamento (UE) 2024/573, relativo ai prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra (F-gas), e del Regolamento (UE) 2024/590, che disciplina le sostanze che riducono lo strato di ozono. Entrambi aggiornano la normativa preesistente e impongono agli esportatori di verificare che i prodotti non contengano materiali o componenti vietati, come alcuni tipi di gas refrigeranti o sostanze chimiche dannose per l’ambiente.

Se la merce rientra tra quelle soggette ai regolamenti ambientali, è necessaria un’autorizzazione specifica per l’esportazione. In caso contrario, la dichiarazione di libera esportazione deve comunque riportare l’esclusione di tali vincoli, a seguito di verifica tecnica.

Queste verifiche rientrano nel più ampio quadro delle politiche europee per la sostenibilità delle catene di fornitura, collegandosi idealmente ad altri strumenti come il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e l’EUDR (Regolamento contro la deforestazione), che mirano a rendere le catene di fornitura più sostenibili e tracciabili.

Per molte aziende, la DLE rappresenta il primo passo di un percorso di due diligence ambientale e di responsabilità verso i mercati esteri.

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Come compilare una Dichiarazione di Libera Esportazione

Compilare una Dichiarazione di Libera Esportazione in modo accurato è fondamentale per evitare errori che possono tradursi in ritardi, sanzioni o blocchi doganali.
Sebbene molti moduli vengano forniti direttamente dallo spedizioniere o dal corriere, l’esportatore resta comunque responsabile della correttezza delle informazioni inserite. Per questo motivo è consigliabile leggere attentamente ogni sezione del documento e, quando possibile, predisporre un proprio modello aziendale calibrato sulle effettive tipologie di merci esportate.

Dati essenziali da includere nella DLE

Una Dichiarazione di Libera Esportazione completa deve contenere:

  • i dati anagrafici e fiscali dell’azienda esportatrice (denominazione, sede, codice EORI o partita IVA)
  • i dati della persona che firma la dichiarazione, specificando la qualifica e, se del caso, la delega ricevuta
  • il riferimento alla fattura o al documento di trasporto che identifica la merce oggetto dell’esportazione
  • la descrizione chiara dei beni, inclusa la voce doganale (codice TARIC o HS);
  • il Paese di destinazione
  • la dichiarazione testuale che la merce non è soggetta a restrizioni, divieti o autorizzazioni specifiche ai sensi dei regolamenti richiamati.

I rischi di una firma superficiale

Sottoscrivere una DLE senza aver verificato i riferimenti normativi può esporre l’azienda a conseguenze rilevanti:

  • sanzioni amministrative o penali per dichiarazioni non veritiere
  • blocco o sequestro della merce in dogana
  • sospensione o revoca di autorizzazioni semplificate (come lo status AEO)
  • danni reputazionali verso clienti e partner commerciali.

Può capitare che le aziende firmino modelli standardizzati che riportano regolamenti irrilevanti per la loro merce, dichiarando quindi di aver effettuato controlli mai eseguiti.

Un esempio è quello di un esportatore che produce componenti elettronici civili ma sottoscrive una clausola che esclude la presenza di beni “dual use” senza aver mai verificato la voce doganale: se il prodotto rientra in un codice controllato, la dichiarazione risulta falsa e l’azienda rischia pesanti sanzioni.

Un approccio consapevole e documentato alla Dichiarazione di Libera Esportazione protegge l’azienda, semplifica le procedure e rafforza l’affidabilità del proprio flusso commerciale.

Per una revisione del vostro modello DLE o per costruire un sistema di controllo efficace e conforme, il team dello Studio Alpi Melissa è a disposizione per accompagnarvi passo dopo passo.