Il presente articolo a firma Melissa Alpi è pubblicato all’interno del numero di Settembre 2022 di International Tools, rivista che raccoglie il contributo di esperti del mercato import/export e di internazionalizzazione di aziende, trattando tematiche quali il trasporto e l’assicurazione merci, la contrattualistica e i pagamenti internazionali, le garanzie bancarie e l’assicurazione crediti, la consegna della merce e gli Incoterms®, i documenti per l’import-export, la dogana e l’origine delle merci.

AGGIORNAMENTO: rispetto a quanto comunicato nel seguente articolo, il Governo UK ha annunciato in data 14 novembre 2022 che continuerà a riconoscere la marcatura CE per ulteriori 2 anni, rinviando l’obbligo della nuova marcatura UKCA al 1° gennaio 2025. Le imprese potranno dunque scegliere se applicare il contrassegno UKCA o il marchio CE sulla propria merce destinata a Inghilterra, Galles e Scozia fino al 31 dicembre 2024. Tra le cause alla base di questa decisione sono state indicate la complicata situazione dovuta al post-pandemia e al conflitto tra Russia e Ucraina, con il conseguente aumento dei prezzi dell’energia.

A corredo dell’annuncio, la Gran Bretagna ha inoltre dichiarato di aver definito alcune semplificazioni mirate a ridurre i costi per i produttori, come ad esempio l’etichettatura elettronica.

Nuova marcatura UKCA, come funziona

A seguito della Brexit senza il raggiungimento di un accordo, nel commercio verso la Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia) i regolamenti condivisi della UE sono stati sostituiti da leggi e normative nazionali. Tra questi, uno dei più rilevanti è l’introduzione dell’obbligo della nuova marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) da apporre sui prodotti destinati al mercato britannico, che subentra alla marcatura CE.

L’obbligo della nuovo marchio di conformità UKCA, inizialmente previsto dal 1° gennaio 2022, è in seguito stato posticipato dal governo britannico al 1° gennaio 2023, in modo da dare alle aziende europee più tempo per adeguarsi, a causa delle complicazioni legate alla pandemia da Covid-19.

Questo cambiamento riguarda tutte le merci che prevedevano la conformità alla legislazione CE, oltre ai contenitori per aerosol. Il marchio CE si potrà invece continuare ad applicare sulla merce spedita verso l’Irlanda del Nord se si è in grado di presentare un’autodichiarazione di conformità o se la valutazione di conformità obbligatoria è effettuata da un organismo notificato UE. In caso invece di prodotti che sono stati sottoposti a una valutazione di conformità obbligatoria da parte di terzi o da parte di un organismo con sede nel Regno Unito, il marchio CE dovrà essere affiancato alla marcatura UKNI.

Di contro, il marchio UKCA non è valido né in Irlanda del Nord né nell’Unione Europea.

Vediamo dunque in modo più approfondito quali sono i passaggi da effettuare se si intende esportare prodotti sul mercato britannico.

1. Verificare la natura della propria merce

Ci troviamo dunque nel periodo di transizione, in cui l’applicazione del marchio UKCA è facoltativo, e che si concluderà a gennaio 2023. Se però durante questo periodo la normativa unionale o quella britannica dovesse essere modificata per uno o più prodotti, andando di fatto a interrompere l’equivalenza tra i requisiti per la marcatura CE e quelli per la marcatura UKCA, l’obbligo di utilizzo del nuovo marchio britannico scatterebbe in anticipo.

Un’azienda facente parte dell’Unione Europea che desideri esportare le proprie merci in UK dopo il 1° gennaio 2023, dovrà prima di tutto accertarsi se i prodotti destinati al mercato britannico rientrino tra quelli soggetti alla nuova marcatura UKCA. Tra le aree di applicazione coperte dal marchio vi rientrano ad esempio:

  • sicurezza dei giocattoli
  • imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
  • recipienti semplici a pressione
  • compatibilità elettromagnetica
  • strumenti per pesare non automatici
  • strumenti di misura
  • ascensori
  • apparecchi e sistemi di protezione destinati a un utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX)
  • apparecchiature radio
  • attrezzature in pressione
  • dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • apparecchi a gas
  • macchinari
  • attrezzature per l’uso all’aperto
  • prodotti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
  • aerosol
  • apparecchiature elettriche a bassa tensione
  • restrizioni all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

2. Valutazione di conformità

A questo punto è necessario verificare se la propria merce debba ottenere una valutazione di conformità di parte terza effettuata da un organismo accreditato o se sia sufficiente l’autodichiarazione di conformità.

2.a Valutazione di conformità di parte terza obbligatoria

In caso l’applicazione del marchio UKCA sulla propria merce debba essere obbligatoriamente preceduta da una valutazione di conformità di parte terza, bisogna individuare un organismo accreditato in UK, facente parte degli UK Market Conformity Assessment Bodies, consultando il database UKMCAB. Qualora si sia già in possesso di un certificato di conformità CE, rilasciato da un organismo notificato riconosciuto dall’Unione Europea, quest’ultimo può offrire supporto anche per la procedura di certificazione UKCA. Una volta conclusa la valutazione di conformità di parte terza si riceverà un certificato di conformità.

2.b Autodichiarazione di conformità

In base al tipo di prodotto, dovranno essere rispettati determinati requisiti definiti dalla normativa, la quale identifica anche la procedura da seguire per eseguire la valutazione che dimostri la conformità. Basandosi su tale procedura, il fabbricante deve redigere e conservare tutta la documentazione tecnica contenente le principali informazioni sui provvedimenti messi in atto per garantire la conformità del prodotto, tenendola a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità preposte. In caso di importazione della merce, una copia della documentazione deve essere conservata anche dall’importatore.

3. Applicazione della nuova marcatura UKCA

A questo punto è possibile apporre il marchio UKCA alla propria merce, sull’imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, con regole identiche a quelle per l’applicazione della marcatura CE.

Da ultime disposizioni del governo britannico (20 giugno 2022) sarà possibile applicare il marchio UKCA e i dati dell’importatore su un’etichetta adesiva sul prodotto o sul documento di accompagnamento fino al 31 dicembre 2025, mentre dal 2026 la marcatura UKCA e i dati dovranno essere apposti direttamente sul prodotto, salvo che la legislazione non consenta diversamente.

Finiti questi passaggi è possibile immettere la marce sul mercato UK.

Le ultime disposizioni del governo britannico

Come anticipato, il governo britannico sta introducendo nuove disposizioni temporanee per favorire i fabbricanti e gli importatori dell’UE, in vista dell’entrata in vigore definitiva della marcatura UK Conformity Assessed. Queste disposizioni valgono per tutte le merci, ad eccezione di prodotti da costruzione, attrezzature a pressione trasportabili, dispositivi medici, funivie, attrezzature marittime e prodotti ferroviari.

Elenchiamo in sintesi le principali misure:

  • se il certificato CE è stato concesso a un prodotto prima del 31 dicembre 2022 da un ente europeo notificato, potrà essere utilizzato come base per la certificazione UKCA, senza l’obbligo di ricertificazione da parte di un ente di certificazione britannico. Una volta scaduto il certificato CE o al massimo non più tardi del 1° gennaio 2028, il prodotto dovrà essere obbligatoriamente sottoposto alla valutazione di conformità da parte di un Approved Body britannico, obbligo che si presenta anche in caso di modifiche sostanziali al prodotto prima del 31 dicembre 2027;
  • i prodotti che recano la marcatura CE già presenti sul suolo del Regno Unito prima della fine del 2022, o oggetto di un contratto già siglato tra le parti precedente al 1° gennaio 2023, non dovranno essere nuovamente testati e rimarcati. Se il prodotto deve subire un’ulteriore lavorazione una volta immesso nel mercato in Gran Bretagna dovrà invece recare la marcatura UKCA a fine fabbricazione/lavorazione;
  • se un prodotto immesso sul mercato UK con marchio CE necessita di pezzi di ricambio, questi potranno essere a loro volta semplicemente marcati CE. I pezzi di ricambio senza marcatura UKCA potranno entrare solo se uniti a documenti che ne dichiarino lo scopo (riparazione/sostituzione/mantenimento dei requisiti di conformità validi quando il prodotto originale era stato prodotto e venduto). In caso i pezzi avessero lo scopo di modificare il prodotto già presente nel mercato britannico, allora questi pezzi dovranno recare il marchio UKCA;
  • come già detto, il marchio UKCA potrà essere apposto su un’etichetta o su un documento di accompagnamento fino al 31 dicembre 2025
  • i prodotti di seconda mano non dovranno essere nuovamente marcati UKCA prima di essere venduti al nuovo utilizzatore, se presenti sul mercato UK prima del 31 dicembre 2022.

Conclusioni

La nuova marcatura UKCA entrerà definitivamente in vigore a partire dall’inizio del prossimo anno, ma come abbiamo visto è già stata oggetto di proroghe e modifiche durante il periodo di transazione, per venire incontro alle aziende importatrici.

I cambiamenti apportati dalla Brexit al sistema di scambi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea sono infatti in costante evoluzione e questo rende necessario, per le aziende di import/export coinvolte, affidarsi a professionisti del settore o aggiornarsi frequentemente per evitare di lasciarsi sfuggire nuove norme o dettagli necessari alla verifica di conformità, incorrendo in errori o rallentamenti nelle proprie transazioni.