La nuova Convenzione Paneuromediterranea (PEM) rappresenta uno dei maggiori cambiamenti degli ultimi anni in materia di origine preferenziale delle merci. Si tratta di un’evoluzione normativa che coinvolge direttamente le imprese che esportano verso i Paesi dell’area euro-mediterranea, spesso senza che queste ne abbiano piena consapevolezza.
Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha avviato un processo di revisione delle regole di origine PEM con l’obiettivo di rendere il sistema più moderno e coerente con le attuali catene di approvvigionamento. Da questo processo sono nate le regole PEM revisionate, già applicabili su base transitoria e dal 1° gennaio 2026 entrate pienamente in vigore.
In questo articolo facciamo il punto su cosa sta cambiando con la revisione della Convenzione PEM e perché oggi è fondamentale verificare se le proprie dichiarazioni di origine sono ancora conformi alle regole applicabili.
Origine preferenziale: perché non basta conoscere l’accordo commerciale
Uno degli errori più frequenti è ritenere che l’origine preferenziale dipenda esclusivamente dall’esistenza di un accordo tra l’Unione Europea e il Paese di destinazione.
In realtà, l’accordo è solo il presupposto: ciò che conta davvero è il rispetto delle regole di origine applicabili al singolo prodotto.
Con la Convenzione PEM riveduta, molte regole sono cambiate, come criteri di lavorazione, percentuali di valore aggiunto, tolleranze e condizioni di cumulo. Questo significa che un prodotto che ieri poteva beneficiare dell’origine preferenziale oggi potrebbe non soddisfare più i requisiti, o viceversa.
Continuare a rilasciare dichiarazioni di origine sulla base di valutazioni non aggiornate espone l’azienda a un rischio concreto. L’origine preferenziale dichiarata deve essere corretta e deve poter essere dimostrata in caso di controllo.
Regole di origine PEM rivedute: cosa rischia l’esportatore
Dichiarare l’origine preferenziale è un atto giuridicamente rilevante che impegna direttamente l’esportatore nei confronti dell’amministrazione doganale e del cliente estero.
In caso di verifica, l’azienda deve essere in grado di dimostrare:
- che la regola di origine applicata è quella corretta
- che il prodotto rispetta effettivamente i requisiti previsti
- che la documentazione a supporto è coerente e tracciabile
Se questo non avviene, le conseguenze possono includere il recupero dei dazi, sanzioni amministrative e contestazioni commerciali, anche a distanza di anni dall’operazione. È per questo che la nuova Convenzione PEM impone un cambio di approccio: l’origine non può più essere gestita in modo automatico.
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Codici TARIC e origine preferenziale PEM: cosa cambia
Il cambio di approccio si riflette anche sul piano operativo, in particolare nelle modalità con cui l’origine preferenziale viene dichiarata in dogana. Dal 1° gennaio 2026, il controllo sulle dichiarazioni di origine preferenziale, infatti, si basa anche sull’utilizzo di specifici codici TARIC collegati agli accordi PEM, che permettono alle autorità doganali di distinguere con precisione il regime di origine applicato.
In base a quanto dichiarato dall’Agenzia delle Dogane, al fine di garantire un utilizzo corretto e armonizzato dei codici documento TARIC nelle dichiarazioni di importazione relative all’area PEM, questi sono i principali codici utilizzati:
- I codici tradizionali N954 e N864 = riferiti alle prove di origine secondo le regole PEM non revisionate
- U045 = Certificato di circolazione EUR-MED
- U048 = Dichiarazione di origine EUR-MED
- U078 = per i certificati EUR.1 emessi con indicazione “REVISED RULES” in casella 7
- U079 = per le dichiarazioni di origine su fattura con indicazione “REVISED RULES” dopo il testo
- U075 e U076 = utilizzati nel contesto delle regole transitorie
L’uso di un codice errato, o di una dicitura non coerente sul certificato EUR.1 o sulla dichiarazione di origine, può comportare la perdita del beneficio tariffario e l’avvio di controlli a posteriori. È quindi fondamentale che le aziende verifichino non solo se il prodotto è originario, ma anche come questa origine viene formalmente dichiarata in dogana.
Convenzione PEM: riferimento dinamico, cumulo e regole di origine
Con l’entrata in vigore definitiva della Convenzione PEM riveduta, la verifica dell’origine preferenziale richiede un’analisi strutturata che tenga conto dei processi produttivi, dei materiali utilizzati, delle lavorazioni effettuate e delle regole di origine applicabili allo specifico accordo di libero scambio.
Un primo elemento di attenzione riguarda il meccanismo del riferimento dinamico alla Convenzione PEM riveduta (ossia l’aggiornamento automatico delle regole di origine). Quando un accordo di libero scambio (ALS) include tale riferimento, le regole di origine vengono automaticamente aggiornate alla versione più recente della Convenzione. In questi casi, dal 1° gennaio 2026 si applicano esclusivamente le regole di origine PEM rivedute, senza possibilità di scelta tra vecchio e nuovo regime.
Al contrario, negli accordi che non prevedono un riferimento dinamico, continuano ad applicarsi le regole di origine precedenti, così come riportate nei protocolli di origine dei singoli accordi. Questo comporta, nella pratica, che uno stesso prodotto può essere soggetto a regole di origine diverse a seconda del Paese di destinazione, anche all’interno dell’area paneuromediterranea.
Il quadro si complica ulteriormente nelle filiere che fanno ricorso al cumulo diagonale. Il cumulo preferenziale è ammesso solo tra Paesi che applicano lo stesso regime di origine, come UE, Svizzera, Paesi AELS, Turchia e diversi partner dei Balcani occidentali. Non è invece possibile combinare lavorazioni effettuate in Paesi che applicano le regole PEM rivedute con lavorazioni svolte in Stati che applicano ancora le regole precedenti o transitorie (es. Egitto, Israele, Marocco, Ucraina, Tunisia). Un errore in questa valutazione può compromettere l’intera origine preferenziale del prodotto finale.
Per le imprese che esportano da anni nell’area PEM, il rischio è quello di continuare a dichiarare un’origine preferenziale formalmente corretta, ma non più conforme alle regole oggi applicabili. Ecco perché, nel nuovo contesto PEM, l’origine preferenziale deve essere verificata caso per caso, considerando non solo il prodotto, ma anche il Paese di destinazione, la filiera e il regime di origine effettivamente in vigore.
Come affrontare la nuova Convenzione PEM
La nuova Convenzione PEM rende evidente che l’origine preferenziale è una materia tecnica, che richiede competenze specifiche e aggiornamento continuo. In concreto, oggi un’azienda che esporta nell’area PEM dovrebbe almeno porsi alcune domande chiave:
- l’accordo con il Paese di destinazione prevede un riferimento dinamico alla Convenzione PEM riveduta?
- sto applicando le regole di origine corrette per quel mercato specifico?
- il cumulo utilizzato nella filiera è ammesso secondo il regime applicabile?
- le prove di origine e i codici TARIC utilizzati sono coerenti con le regole applicate?
Se anche solo una di queste risposte non è certa, il rischio di dichiarazioni non conformi è concreto.
Un’analisi corretta consente non solo di ridurre il rischio di contestazioni, ma anche di utilizzare in modo consapevole le opportunità offerte dagli accordi commerciali, evitando benefici indebiti o, al contrario, rinunce non necessarie.
Studio Alpi Melissa supporta le aziende nella verifica dell’origine preferenziale, nell’analisi delle regole PEM rivedute e nella corretta gestione dei documenti di origine e dei codici TARIC.
Sai quale regime PEM stai applicando oggi nelle tue esportazioni? Una verifica preventiva ti consente di esportare in sicurezza e senza rischi.
