Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è il meccanismo dell’Unione Europea che determina un costo sul carbonio incorporato nelle merci importate nei settori ad alta intensità di emissioni. Dopo la fase transitoria conclusasi il 31 dicembre 2025, il CBAM è entrato definitivamente in vigore dal1° gennaio 2026, portando obblighi significativi per le imprese importatrici.

In questo articolo vediamo le principali novità normative introdotte nel 2025, le semplificazioni CBAM del Regolamento (UE) 2025/2083, gli adempimenti per il 2026 e come prepararsi per tempo.

CBAM: cos’è e come funziona

Innanzitutto, riepiloghiamo brevemente cos’è il CBAM. Il Carbon Border Adjustment Mechanism è un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che mira a garantire una concorrenza leale tra imprese europee soggette al sistema ETS (Emission Trading System) e importatori extra-UE di prodotti ad alta intensità di emissioni, come acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. È stato introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956.

Come funziona il regolamento CBAM? In sostanza, gli importatori dovranno dichiarare le emissioni incorporate nei beni importati e coprirle tramite l’acquisto di certificati CBAM legati al prezzo del carbonio equivalente a quello dell’ETS UE.

Poiché il CBAM si applica alle merci importate da Paesi extra-UE, diventa essenziale distinguere correttamente tra provenienza e origine delle merci, concetto centrale anche ai fini doganali, preferenziali e di applicazione di accordi commerciali.

Ultimi aggiornamenti: semplificazioni CBAM e soglia de minimis

Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2083, che modifica il quadro legislativo CBAM introducendo semplificazioni e strumenti operativi per le imprese e migliorando la proporzionalità degli obblighi.

Tra le principali novità introdotte troviamo:

  • Soglia di esenzione “de minimis”. La soglia de minimis stabilisce che un importatore è esentato da tutti gli obblighi CBAM (dichiarazione, certificati, acquisto) se la massa netta cumulativa delle merci soggette a CBAM importate in un anno è inferiore a 50 tonnellate. In questo modo si alleggerisce l’onere per PMI e operatori con volumi ridotti, pur mantenendo la copertura di oltre il 99% delle emissioni totali del sistema.
  • Semplificazione degli adempimenti. Il Regolamento di semplificazione CBAM mira ad agevolare il calcolo delle emissioni, le dichiarazioni, la gestione dei certificati e alcune procedure operative, riducendo oneri amministrativi e costi di compliance per gli operatori europei, in particolare PMI.

• Posticipo dell’avvio operativo dei certificati CBAM. Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083 prevedono che la vendita dei certificati CBAM da parte degli Stati membri non inizi nel 2026, ma a partire da febbraio 2027. Questo consente alle imprese di affrontare il primo anno della fase definitiva con un periodo di assestamento operativo, pur restando fermi gli obblighi di dichiarazione e pianificazione economica legati alle emissioni incorporate.

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Adempimenti CBAM 2026: fase definitiva

Dal 1° gennaio 2026 il CBAM entra nella sua fase definitiva. Questo passaggio segna un cambio di passo: non si tratta più solo di raccogliere e trasmettere dati, ma di assumersi una responsabilità economica e dichiarativa diretta sulle emissioni incorporate nelle merci importate.

Per molte aziende, il 2025 è stato l’anno della preparazione. Il 2026 sarà l’anno in cui il CBAM diventa parte integrante dei processi di importazione.

Lo status di dichiarante CBAM autorizzato

Dal 2026, solo gli operatori in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato potranno importare merci soggette al meccanismo, salvo il caso di esenzione per volumi inferiori alla soglia de minimis.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità competente entro il 31 marzo 2026. È prevista una fase transitoria che consente di continuare a importare in attesa dell’esito della richiesta, ma solo se la domanda è stata correttamente presentata nei termini.

In questo passaggio è fondamentale una valutazione preventiva dei flussi di importazione, dei volumi e della tipologia di merci, per evitare blocchi operativi o criticità in dogana.

Dichiarazione CBAM annuale

Con la fase definitiva, il dichiarante autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione CBAM annuale, nella quale devono essere indicati:

  • i quantitativi di merci importate
  • le emissioni incorporate associate a tali merci
  • il numero di certificati CBAM da restituire

La prima dichiarazione, relativa alle importazioni effettuate nel 2026, dovrà essere presentata nel 2027 entro i termini previsti dalla normativa aggiornata.

Non si tratta di un semplice riepilogo: la dichiarazione CBAM diventa un documento centrale di compliance, soggetto a controlli e verifiche, anche successivi alla presentazione.

Errori nei dati dichiarati, omissioni o una restituzione insufficiente di certificati possono comportare richieste di integrazione, sanzioni amministrative e conseguenze operative sull’attività di importazione.

Per questo motivo, la fase di raccolta e validazione delle informazioni sulle emissioni incorporate assume un ruolo centrale nella gestione del CBAM, richiedendo attenzione, tracciabilità e coerenza documentale.

Acquisto e gestione dei certificati CBAM

A partire dal 2026, gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM in numero corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate. Il prezzo dei certificati è collegato al valore medio delle quote ETS dell’Unione Europea.

Le semplificazioni introdotte nel 2025 hanno reso più flessibile la gestione dei certificati, ma resta fondamentale pianificare correttamente:

  • il fabbisogno annuale
  • le tempistiche di acquisto
  • l’impatto economico sulle importazioni

Con l’entrata a regime del CBAM, il costo dei certificati si aggiunge alle tradizionali voci di costo di importazione, come dazi e IVA, rendendo ancora più importante una corretta verifica dei costi e delle tariffe doganali applicabili alla merce. Non si tratta infatti di un onere accessorio, ma di un elemento che incide sulla marginalità, sulla definizione dei prezzi e sulla pianificazione contrattuale.

Merci interessate e soglia de minimis

Il CBAM continua ad applicarsi a specifiche categorie di merci ad alta intensità di emissioni, tra cui ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.

Resta confermata la soglia de minimis: gli operatori che importano complessivamente meno di 50 tonnellate annue di merci CBAM sono esclusi dagli obblighi. Il monitoraggio dei volumi diventa essenziale, perché il superamento della soglia comporta l’attivazione immediata degli adempimenti.

Ruolo dei rappresentanti doganali indiretti

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il ruolo dei rappresentanti doganali indiretti. Dal 2026, anche questi soggetti possono essere direttamente coinvolti negli obblighi CBAM qualora operino come dichiaranti per conto dell’importatore. In tali casi, il rappresentante doganale deve essere in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato e assume in proprio le responsabilità previste dalla normativa.

Delegare le operazioni doganali non significa quindi trasferire automaticamente il rischio: è fondamentale che importatore e rappresentante chiariscano ruoli, responsabilità e modalità operative, per evitare fraintendimenti o criticità in fase di controllo.

Come prepararsi per tempo

La transizione verso il regime definitivo comporta una serie di azioni operative e organizzative. Ecco una rapida checklist per non farsi trovare impreparati:

  • Monitoraggio dei volumi di importazione per rispettare la soglia de minimis o definire l’obbligo di autorizzazione
  • Raccolta dati sulle emissioni incorporate lungo la catena di fornitura
  • Implementazione di sistemi informativi in grado di supportare la dichiarazione CBAM e l’acquisto dei certificati
  • Pianificazione del budget per l’acquisto dei certificati CBAM in vista del pagamento effettivo nel 2027 per le merci importate nel 2026
  • Verifica delle procedure di compliance e supporto legale/doganale per la corretta gestione delle dichiarazioni.

Supporto CBAM: affronta il 2026 senza improvvisare

Il CBAM non è una formalità da gestire a ridosso delle scadenze. È un meccanismo che incide su costi, pianificazione e responsabilità dell’importatore.

Affrontarlo senza una visione strutturata significa esporsi a errori, ritardi e impatti economici difficili da recuperare.

Studio Alpi Melissa supporta le aziende nell’analisi dei flussi di importazione, nella valutazione degli obblighi CBAM e nella costruzione di procedure operative coerenti con la normativa, aiutando a integrare il meccanismo nei processi doganali e aziendali.

Non aspettare che il CBAM diventi un problema operativo. Gestiscilo con metodo, dati corretti e scelte consapevoli.