Dal 30 dicembre 2026, il Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) entrerà in vigore per le grandi e medie imprese, e per molte aziende è arrivato il momento di passare dalla teoria all’operatività.

Dopo il rinvio della data di applicazione e le ultime semplificazioni introdotte dalla Commissione europea nel corso dell’anno, è proprio questo il periodo più utile per verificare prodotti, filiera, documentazione e sistemi informativi, senza rimandare la messa a punto ed evitando di arrivare impreparati alla scadenza.

Questa guida propone una checklist pratica per la compliance EUDR e un countdown operativo, per capire quali attività avviare nei prossimi mesi, quando avviarle e come organizzarsi per rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento europeo contro la deforestazione.

EUDR: cos’è e quando si applica

L’EUDR (European Union Deforestation Regulation) è il Regolamento (UE) 2023/1115 con cui l’Unione Europea intende contrastare la deforestazione e il degrado forestale collegati alla produzione e al commercio di specifiche materie prime e dei relativi prodotti derivati.

L’obiettivo è garantire che i prodotti immessi sul mercato dell’Unione o esportati dall’UE non provengano da terreni interessati da fenomeni di deforestazione successivi al 31 dicembre 2020 e siano stati ottenuti nel rispetto della normativa del Paese di produzione. A tal fine, il Regolamento introduce un sistema di due diligence basato sulla raccolta di informazioni e sulla valutazione del rischio.

Il Regolamento interessa, tra gli altri, i prodotti derivati da legno, cacao, caffè, soia, palma da olio, bovini e gomma, oltre a numerosi prodotti trasformati individuati nell’Allegato I del Regolamento.

Gli ultimi aggiornamenti EUDR del 2026

L’avvicinarsi della data di applicazione è stato accompagnato da diversi interventi della Commissione europea finalizzati a rendere più agevole l’attuazione del Regolamento.

Tra le principali novità EUDR introdotte nel 2026 rientrano:

  • adozione del nuovo Regolamento di esecuzione sul funzionamento del Sistema Informativo EUDR (TRACES), che disciplina anche la gestione delle dichiarazioni semplificate e introduce nuove funzionalità per operatori, commercianti e autorità competenti
  • adozione dell’atto delegato che aggiorna l’elenco di alcuni prodotti interessati dal Regolamento
  • pubblicazione delle versioni ufficiali in tutte le lingue dell’Unione Europea delle Linee guida EUDR, già disponibili in inglese
  • adeguamento del Sistema Informativo alle semplificazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2650, con nuove modalità di gestione delle Due Diligence Statement (DDS), dei raggruppamenti delle dichiarazioni e delle integrazioni tramite API.
  • aggiornamento di linee guida e FAQ per offrire nuovi chiarimenti operativi e rispondere ai dubbi più frequenti degli stakeholder, con esempi pratici per la due diligence
  • pubblicazione dell’infografica aggiornata sulla supply chain EUDR, uno strumento visivo utile per interpretare correttamente i diversi scenari applicativi
  • semplificazioni sugli elementi informativi richiesti per alcuni settori specifici, come quello del legno, in cui non vige più l’obbligo di indicare anche il nome comune delle specie

Queste novità non modificano il principio alla base dell’EUDR, ma incidono concretamente sulle modalità operative con cui le imprese dovranno predisporre la documentazione e gestire gli adempimenti nei prossimi mesi.

Vuoi verificare quali obblighi si applicano alla tua attività e impostare correttamente il percorso di adeguamento? Studio Alpi Melissa può supportarti nell’analisi della filiera e nella predisposizione della due diligence.

Checklist EUDR: cosa fare entro il 30 dicembre 2026

Manca poco all’entrata in vigore del Regolamento EUDR e rimandare gli adempimenti agli ultimi mesi potrebbe rendere più difficile adeguarsi nei tempi previsti. Per arrivare preparati è consigliabile pianificare fin da subito le attività necessarie, verificando processi, documentazione e sistemi informativi.

Di seguito trovi una checklist operativa dei principali aspetti da controllare.

Verifica se i tuoi prodotti rientrano nell’EUDR

Il primo passo consiste nell’accertare se i prodotti commercializzati rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento. Non è infatti sufficiente fare riferimento alla materia prima: l’EUDR interessa anche numerosi prodotti trasformati elencati nell’Allegato I del Regolamento.

La verifica dovrebbe partire dalla corretta classificazione doganale delle merci, confrontandola con i codici riportati nell’Allegato I, in modo da stabilire con certezza se il prodotto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa.

Individua il tuo ruolo nella filiera

Gli obblighi previsti dall’EUDR non sono uguali per tutti gli operatori economici. È quindi fondamentale capire quale ruolo ricopre l’azienda nella catena di fornitura, per sapere quali adempimenti sono realmente richiesti ed evitare sia omissioni sia attività non necessarie.

Ad esempio, il Regolamento distingue tra:

  • operatori che immettono per la prima volta i prodotti sul mercato dell’Unione o li esportano
  • commercianti
  • operatori a valle (downstream operators)
  • micro e piccole imprese, per le quali sono previste alcune semplificazioni e un’applicazione differita di determinati obblighi.

Mappa la supply chain

La due diligence prevista dall’EUDR si basa sulla completa tracciabilità della filiera.

Per questo motivo è importante ricostruire il percorso delle materie prime, individuando tutti i soggetti coinvolti, dai produttori ai fornitori intermedi fino al prodotto finale.

Una mappatura accurata della supply chain consente inoltre di identificare eventuali criticità, richiedere tempestivamente la documentazione mancante e ridurre il rischio di blocchi operativi quando il Regolamento diventerà pienamente applicabile.

Raccogli le informazioni di geolocalizzazione

Uno degli obblighi più innovativi dell’EUDR riguarda la geolocalizzazione dei terreni da cui provengono le materie prime. Gli operatori devono raccogliere coordinate geografiche precise dei siti di produzione e, per appezzamenti superiori a quattro ettari, fornire anche il relativo poligono geografico.

Si tratta spesso dell’attività più complessa dell’intero processo, soprattutto per le aziende che operano con numerosi fornitori o filiere particolarmente articolate. Per questo motivo è consigliabile iniziare la raccolta dei dati con largo anticipo.

Predisponi il sistema di due diligence

Prima di immettere un prodotto sul mercato o esportarlo, l’operatore deve effettuare una procedura di due diligence che dimostri la conformità ai requisiti del Regolamento, implementando un sistema documentato e strutturato che renda più semplice affrontare eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

In concreto è necessario predisporre procedure interne che consentano di:

  • raccogliere le informazioni richieste
  • valutare il rischio di non conformità
  • adottare eventuali misure di mitigazione quando il rischio non sia trascurabile
  • conservare tutta la documentazione a supporto della dichiarazione

Verifica il livello di rischio del Paese di produzione

L’EUDR introduce un sistema di classificazione del rischio Paese in base al pericolo di deforestazione, distinguendoli in rischio basso, standard o elevato. Questa classificazione incide direttamente sull’intensità dei controlli e sulle verifiche richieste agli operatori, pur senza eliminare gli obblighi di due diligence.

È quindi opportuno verificare periodicamente la classificazione dei Paesi da cui provengono le materie prime, poiché eventuali aggiornamenti possono modificare gli adempimenti applicabili.

Familiarizza con il sistema informativo EUDR (TRACES)

Le dichiarazioni di Due Diligence dovranno essere trasmesse attraverso il sistema informativo europeo dedicato, integrato con la piattaforma TRACES. Nel nuovo regolamento di esecuzione che disciplina il funzionamento del sistema, la Commissione Europea ha introdotto diverse novità operative, tra cui la gestione delle dichiarazioni semplificate, nuove funzionalità per operatori e commercianti e il raggruppamento delle dichiarazioni.

Anche se gli obblighi scatteranno solo a fine anno, è consigliabile prendere confidenza fin da subito con il sistema TRACES e verificare l’eventuale integrazione con i software aziendali, così da evitare criticità operative a ridosso della scadenza.

Forma il personale coinvolto

L’adeguamento all’EUDR non riguarda esclusivamente l’ufficio doganale o l’area compliance.

Acquisti, logistica, qualità, sostenibilità e commerciale possono essere chiamati a raccogliere informazioni, verificare documenti o gestire i rapporti con i fornitori. Una formazione preventiva permette di uniformare le procedure interne e ridurre il rischio di errori nella raccolta dei dati.

Coinvolgi i fornitori

Molte delle informazioni richieste dall’EUDR possono essere ottenute solo grazie alla collaborazione dei fornitori. Aspettare gli ultimi mesi prima della scadenza potrebbe rendere difficile reperire geolocalizzazioni, documentazione e dichiarazioni necessarie, soprattutto nelle filiere internazionali più complesse.

Per questo è consigliabile avviare fin da ora un confronto con i partner commerciali, verificando quali dati sono già disponibili e quali dovranno invece essere raccolti nei prossimi mesi.

Roadmap EUDR: scadenzario operativo

Ecco una proposta di tabella di marcia da seguire da qui a fine anno per farsi trovare pronti:

Periodo Attività consigliata Focus operativo
Luglio – Agosto 2026 Inquadramento iniziale Verifica prodotti interessati e ruolo nella filiera
Agosto – Settembre 2026 Mappatura fornitori Mappatura fornitori e raccolta informazioni disponibili
Settembre – Ottobre 2026 Tracciabilità e geolocalizzazione Raccolta dati di geolocalizzazione e verifica documentazione
Ottobre – Novembre 2026 Sistemi e procedure Definizione procedure interne e test del sistema informativo EUDR
Novembre – Dicembre 2026 Verifica e ottimizzazione Verifica finale della due diligence, formazione e gestione delle eventuali criticità

La tua azienda è pronta all’entrata in vigore del Regolamento EUDR? 

Studio Alpi Melissa affianca le imprese nell’analisi degli obblighi EUDR, nella verifica dei prodotti interessati, nella gestione della documentazione e nell’implementazione delle procedure di due diligence.

Domande frequenti sul Regolamento EUDR

Quando entra in vigore l’EUDR?

Per le medie e grandi imprese gli obblighi del Regolamento EUDR si applicano dal 30 dicembre 2026, mentre per micro e piccole imprese l’applicazione è prevista dal 30 giugno 2027, salvo le eccezioni previste dalla normativa.

Quali prodotti sono interessati dall’EUDR?

Il Regolamento riguarda prodotti e derivati collegati a sette materie prime: legno, cacao, caffè, soia, palma da olio, bovini e gomma. L’elenco completo è riportato nell’Allegato I del Regolamento EUDR e comprende anche numerosi prodotti trasformati.

Cos’è la due diligence EUDR?

È la procedura con cui operatori e, nei casi previsti, commercianti dimostrano che i prodotti immessi sul mercato o esportati dall’Unione Europea non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020 e rispettano la normativa del Paese di produzione.

È obbligatorio utilizzare TRACES?

Le dichiarazioni di due diligence previste dall’EUDR dovranno essere trasmesse attraverso il sistema informativo europeo dedicato, integrato con TRACES, secondo le modalità stabilite dalla Commissione Europea.

Come prepararsi all’EUDR?

Per prepararsi all’EUDR è consigliabile verificare in anticipo quali prodotti rientrano nel Regolamento, individuare il ruolo dell’azienda nella filiera, mappare i fornitori, raccogliere le informazioni di geolocalizzazione e predisporre un sistema interno di due diligence. È inoltre importante coinvolgere i fornitori e testare per tempo il sistema informativo EUDR.