Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2083, che introduce modifiche e semplificazioni al Regolamento CBAM originario (Reg. UE 2023/956).

Obiettivo: rendere il meccanismo più proporzionato e snellire gli adempimenti per le imprese, soprattutto per le PMI, senza indebolire l’efficacia ambientale del sistema.

Vediamo le principali novità e le implicazioni pratiche che ogni azienda che importa beni soggetti al Carbon Border Adjustment Mechanism dovrebbe conoscere.

Le novità introdotte dalla semplificazione CBAM

Il Regolamento 2025/2083 apporta diversi aggiustamenti al CBAM, alcuni dei quali attesi dopo la fase transitoria. Ecco le modifiche più rilevanti:

Esenzione de minimis: soglia a 50 tonnellate annue

È stata introdotta una soglia unica basata sulla massa: gli importatori che importano nell’UE meno di 50 tonnellate annue (massa netta cumulativa) di merci soggette a CBAM saranno esentati dagli obblighi di dichiarazione e restituzione dei certificati CBAM.

Si tratta di una misura che mira a tutelare le imprese più piccole, riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere la copertura delle emissioni: infatti, secondo le stime, circa il 90% degli importatori rientrerebbe in questa soglia e oltre il 99% delle emissioni totali resterebbe comunque soggetto al meccanismo.

Deroga temporanea all’obbligo di autorizzazione

In precedenza tutti gli importatori o rappresentanti doganali indiretti che avessero superato la soglia prevista dovevano ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare merci soggette al meccanismo. Con la nuova norma è prevista una deroga transitoria: chi presenta domanda entro il 31 marzo 2026 potrà continuare a importare anche oltre la soglia, in attesa della decisione dell’autorità competente.

Prezzo del carbonio pagato in Paesi terzi e valori “default”

Il regolamento aggiornato consente di considerare, ai fini della riduzione dei certificati CBAM, anche il prezzo del carbonio pagato in un Paese terzo diverso da quello di origine della merce.

In aggiunta, la Commissione può stabilire prezzi di carbonio “default” per ciascun Paese, basandosi sui valori medi annui, che serviranno come benchmark qualora non sia possibile dimostrare il pagamento effettivo.

Posticipo dell’avvio della vendita dei certificati CBAM

Invece di iniziare già nel 2026, la vendita dei certificati CBAM da parte degli Stati membri slitta a febbraio 2027.
Viene anche ridotta la soglia minima di detenzione periodica: dal 2027 il dichiarante dovrà avere almeno il 50 % del numero di certificati necessari (anziché l’80 %) su base trimestrale.

Nuova scadenza per la dichiarazione annuale

Per le importazioni del 2026, il primo anno di applicazione del CBAM definitivo, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027, anziché il 31 maggio.

Maggiore flessibilità nel riacquisto dei certificati residui

In precedenza, al massimo un terzo dei certificati acquistati potevano essere riacquistati, entro scadenze strette. Ora il limite è esteso al totale dei certificati dovuti e il termine per chiedere il riacquisto spostato al 31 ottobre.

Ruolo dei rappresentanti doganali indiretti

Il regolamento precisa che i rappresentanti doganali indiretti operanti per merci soggette a CBAM devono ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato prima di operare, anche quando sono delegati da importatori esenti.

Inoltre, se agiscono come dichiaranti autorizzati, assumono in proprio le responsabilità previste dal CBAM.

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Implicazioni pratiche per le aziende

Le novità del Regolamento 2025/2083 impongono una riflessione da parte di chi già importa beni soggetti al CBAM. Ecco alcune considerazioni operative:

  • Se l’importatore è al di sotto della soglia di 50 tonnellate annue, potrà essere esentato da molti obblighi, ma sarà essenziale verificarlo con precisione.
  • Anche chi supera la soglia, se ha già presentato domanda entro il 31 marzo 2026, potrà continuare le importazioni fino a che non riceverà una decisione sull’autorizzazione.
  • Le aziende dovranno aggiornare i propri sistemi di raccolta dati, calcolo delle emissioni e monitoraggio dei prezzi del carbonio, anche considerando valori default.
  • È importante pianificare strategicamente l’acquisto e la gestione dei certificati, tenendo conto delle nuove scadenze e del riacquisto più flessibile.
  • Verificare con attenzione che i rappresentanti doganali indiretti siano conformi, richiedendo l’autorizzazione se operano come dichiarante CBAM autorizzato.
  • Il differimento della scadenza della dichiarazione annuale al 30 settembre può dare più tempo per verificare, correggere e consolidare i dati, ma va tenuto presente come punto di scadenza.

Semplificazione CBAM: aspetti da monitorare

Le misure introdotte dal Regolamento di semplificazione CBAM rappresentano un alleggerimento importante per molte imprese, ma non eliminano del tutto la complessità operativa del Carbon Border Adjustment Mechanism. Alcuni elementi, infatti, richiedono ancora attenzione e un monitoraggio costante per evitare errori di interpretazione o applicazione:

  • Le soglie di esenzione sono basate sulla massa netta cumulativa nei settori CBAM (ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, cemento e altri), ma non si applicano a comparti esclusi come elettricità e idrogeno.
  • L’utilizzo di valori “default” per il prezzo del carbonio semplifica la procedura, ma può risultare penalizzante rispetto ai dati reali se l’impresa ha già ridotto le proprie emissioni lungo la filiera.
  • Il rinvio della vendita dei certificati e la riduzione della soglia minima di copertura trimestrale alleggeriscono la gestione iniziale, ma non devono portare a sottovalutare gli obblighi futuri.
  • È fondamentale seguire l’uscita dei regolamenti di attuazione e atti delegati che definiranno nel dettaglio modalità tecniche, verifiche e criteri di calcolo.

In conclusione, il Regolamento (UE) 2025/2083 rappresenta un’evoluzione importante del CBAM: non è una revisione radicale, ma un aggiustamento mirato che punta a rendere il sistema più sostenibile e operativo per le imprese. Le semplificazioni introdotte, in particolare per le realtà con volumi contenuti, offrono un margine utile per adeguarsi con gradualità.

Tuttavia, rimangono vincoli stringenti e responsabilità concrete per i dichiaranti autorizzati, anche nei casi in cui operino come rappresentanti doganali indiretti. Per le aziende italiane che importano beni soggetti a CBAM, è il momento di attivare un piano di compliance: verificare volumi e soglie, aggiornare sistemi di calcolo delle emissioni, adeguarsi alle nuove scadenze e assumere un ruolo consapevole nella gestione dei certificati.

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